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Til ritardo, naturalmente, diventa maggiore quando i proprietari rifiutano le injennità
 loro offerte ed è necessario perciò ricorrere all’ espropriazione giudiziale. Allora
 le formalità da adempiere per ottenere ja nomina dei periti, i termini in generale
 piuttosto lunghi che l’autorità giudiziaria deve accordare per la redazione delle
perizie e poi i provvedimenti necessari per il deposito delle indennità e |’ emissione
del decreto che autorizza l’espropriazione, importano un tempo relativamente lungo,
she non è facilmente prevedibile, potendo la mancanza di una piccola formalità o la
“attiva volontà di un perito intralciare € ritardare indefinitamente il procedimento, €
quindi sospendere senza limite preciso l’attività dell’Amministrazione.
L’esperienza ormai ha dimostrato che al compimento della procedura, così amichevole,
 come giudiziaria, risulta del tutto insufficiente il periodo di tempo, che d’ordinario
 può correre tra l' approvazione del progetto e l’ aggiudicazione dei lavori,
e neppure bastano in ogni caso i termini consentiti dal capitolato generale per l’approvazione
 del contratto d’appalto e per la consegna dei lavori, mentre d’altro lato
ron l'articolo 8 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, per la contabilità e la direzione
 dei lavori da eseguire a cura dello Stato, ;l decreto di occupazione o di espropriazione
 non deve essere ritardato oltre la data di approvazione del contratto d’appalto.
 Converrebbe, però, in via normale e regolare, ritardare l'appalto fino a che la
procedura di espropriazione non sia esaurita e non sia assicurata la piena disponibilità
degli immobili da occupare.
Si è talvolta procurato d’includere nei verbali di concordamento delle indennità
1 patto che gl’ immobili possano essere occupati anche prima dell’ emissione del decreto
 prefettizio. Ma non tutte le ditte espropriande sono disposte ad accettare tale
slausola, sopratutto in considerazione delle difficoltà che ritardano lo svincolo delle
indennità, delle quali — com’ è noto — i Prefetti ordinano all’espropriante il deposito
nella Cassa Depositi e Prestiti, sempre che superino la somma di L. 200; e forse per
questo riflesso meglio sarebbe che la legge stessa desse facoltà allo Stato di poter ocsupare
 i beni espropriati anche prima del pagariento delle indennità.
Si è pure generalmente introdotta nei capitolati speciali una clausola per la quale
« resta espressamente convenuto che l’impresa non potrà pretendere compensi di
sorta se, per eventuali ritardi nelle pratiche di espropriazione, i lavori non potessero
in uno o più tratti essere consegnati, oppure essere consegnati in ritardo o rimanere
sospesi ». Ma la clausola non evitò le questioni, tanto che il Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici ritenne più opportuno fosse soppressa. Ed essa effettivamente era uno
di quei patti leonini, che per la loro eccessività producono risultati opposti a quelli
voluti. Più equamente si sostituì l’altra : « Qualora, per i ritardi dipendenti dal pro--+edimento
 di esproprazione, i lavori dovessero rimanere sospesi in uno o più punti
della strada, l’impresa non avrà diritto a verun compenso, ma sarà tenuto conto del
ritardo per una corrispondente proroga del termine assegnato per l’ultimazione dei
lavori ».