Il patto è più equo; ma non può dare neppure esso una assoluta garanzia: e più
cauto e prudente partito è quello suggerito dai corpi consultivi di non bandire la
gara per l’appalto se non quando le espropriazioni siano tutte definitivamente compiute
 (1). Spesso la via più lunga è la più sollecita : sempre è la più sicura.
Allo scopo di rendere più sollecita la procedura normale per la determinazione
dell’ indennità nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, la legge
13 luglio 1910, n. 466, con l’art. 47 stabilì che, quando l’ espropriato non accetti la
indennità offertagli dall’espropriante, la determinazione di tale indennità sia deferita
senz'altro a collegi arbitrali appositamente costituiti. Ma la semplificazione portò in
&gt;ratica maggiori ritardi perchè ormai la perizia giudiziaria compenetravasi col giudizio,
 ed il versamento delle indennità e quindi l’emissione del decreto di occupazione
 non poteva aver luogo se non dopo la decisione arbitrale. Dopo una breve
esperienza, pertanto, la legge 28 luglio 1911, n. 842, modificò ancora e diede valore
di stima giudiziale alla stima degli immobili da espropriare compilata dagli uffici del
Genio Civile nell’interesse dello Stato, dagli uffici tecnici comunali e provinciali in
quello delle rispettive amministrazioni, ed anche da periti privati per aiuto di Comuni
non aventi ufficio tecnico costituito, purchè sia intervenuta l’approvazione dell’ufficio
del Genio Civile della provincia (art. 34 e 35).
Per garantire i diritti degli espropriati in questa speciale procedura, giustificata
 dalle garanzie di correttezza e solvibilità degli enti pubblici esproprianti, oltre
che dalla necessità di ovviare agli inconvenienti lamentati e dal valore tutto relativo
dei risultati della stima (2), si è disposto che a questa stima debba procedersi dopo
aver fissato, col contradditorio delle parti, uno stato di consistenza dell’ immobile,
che ne accerti la natura e le condizioni.
Queste norme hanno però un campo ristretto di applicazione, e degli effetti da
esse prodotti è forse prematuro ogni giudizio ; ma l’esperienza potrebbe suggerirne
l’estensione, poichè non sono tali che trovino la loro ragione d’essere esclusiva nelle
condizioni speciali in cui sono sorte (3).
Una speciale disposizione, intesa ad agevolare ed affrettare le opere di bonifica,
stabilisce, altresì, che in caso di contestazione, anche giudiziaria, le indennità, sia per
espropriazioni, sia per occupazioni, ed i danni siano valutati da una Commissione di
cre arbitri di cui all’art. 15 del Testo Unico 22 marzo 1go0, n. 195; invece per le
occupazioni temporanee di terreni montani occorrenti per rimboschimenti ed opere
accessorie connesse a bonificazioni le indennità vanno liquidate secondo l’art. q della
:egge 13 luglio 1917, n. 774.
Per la determinazione delle indennità, l’articolo 31 della legge del 1906, richiamando
 l’articolo 27 di quella 2 agosto 1897, n. 382, per la Sardegna, ha esteso le
norme stabilite dall’articolo 13 dell’altra legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento
 della città di Napoli, secondo le quali l’indennità deve essere stabilita sulla