media del valore venale dell’immobile e dei fitti coacervati dî data certa per l’ultimo
decennio, o in mancanza di tali fitti accertati, sulla media tra il valore venale e l’imponibile
 netto agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati,
È invalso ormai l’uso nelle nostre leggi speciali di lavori pubblici di estendere,
senza discutere troppo, i criteri di valutazione creati dalla legge di Napoli in vista
del miglioramento igienico e sanitario di questa città. Così hanno fatto la legge 20
luglio 1890, n. 6980, per Roma; quella 2 agosto 1897 per la Sardegna; le leggi 30
giugno 1904, n. 293, per i lavori di Montecitorio, 7 luglio 1907, n. 417, per la Cassa
Depositi e Prestiti, 11 luglio 1907, n. 512, per Roma, 25 luglio 1903, n. 307, pel
risanamento di Bologna, e così hanno fatto la legge 31 marzo 1904, n. 140, per la
Basilicata e quella 25 giugno 1906, n. 255, per la Calabria.
Ma le disposizioni dettate per le espropriazioni di fabbricati in una grande città,
jove è relativamente facile l’accertamento dei fitti e dove realmente il fitto è il reddito
 normale degli immobili espropriandi, male si applicano alle espropriazioni di terreni,
 per lo più agrumeti, vigneti ed orti, per cui generalmenle è in uso il sistema
di amministrazione in economia o di conduzione diretta (4). In conseguenza le perizie
compilate col criterio della ‘media stabilito dalla legge speciale non hanno dato, nè
notevano dare risultati sensibilmente diversi da quelli che si sarebbero ottenuti applicando
 il criterio ordinario,
Quanto all’imponibile catastale è da tener presente che in Calabria sono ancora
in vigore antichi catasti descrittivi, nei quali l’imponibile è stato determinato per
denuncia degli stessi proprietari e che in ogni modo risalgono ad epoca così lontana
ja rispondere assai poco alle attuali condizioni, in ispecie per le essenziali innovazioni
 verificatesi nelle qualità e classi delle culture. Quando, però, non di rado il cri-:erio
 degli affitti o quello dell’imponibile è apparso in aperto contrasto con la realtà,
’ periti, con un conveniente calcolo del valore venale o del tasso di capitalizzazione,
hanno cercato di evitare valutazioni restrittive è sfavorevoli agli espropriati.
La legge 9 luglio 1908, n. 445, modificò alquanto per le occupazioni temporanee
e per le espropriazioni occorrenti pel trasferimento di abitati in nuova sede, i criteri
ji determinazione dell’indennità della legge di Napoli, disponendo che il coacervo dei
‘itti si facesse per un sessennio e non per un decennio, perchè trattavasi di espropriazioni
 di terreni quasi tutti coltivabili, i cui fitti hanno generalmente durata biennale.
Questo criterio fu trasportato nell’art. 3, n. 3, della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per
le occupazioni dipendenti dal terremoto 28 dicembre 1908, sebbene questa venisse ad
applicarsi principalmente a fabbricati (5). Ma la successiva legge 13 luglio 1910, n. 466,
nell’incertezza dei vari criteri, credette preferibile tornare al metodo più semplice e
razionale di valutazione della legge del 1865, la quale sembra sia rimasta ancora la
'egge più organica e più rispondente alle varie esigenze.
Relativamente alle opere di bonifica ed a quelle connesse di sistemazione mon-