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cana, sia per le occupazioni temporanee, sia per le espropriazioni, le leggi 22 marzo
1900, n. 195 (art. 15) e 13 luglio 1911, n. 774 {art. 36, 40, 41), insieme coordinate,
stabiliscono speciali criteri per la determinazione del reddito e per la liquidazione
delle indennità, ammettendo che, se la capitalizzazione al cingue per cento del reddito
netto effettivo del quinquennio antecedente riuscisse eccessiva od insufficiente, potrà
farsi ad un tasso più elevato, mai superiore al 6 °/,, o meno elevato, mai inferiore
al 4 °/o. Per le occupazioni temporanee si applicano le norme riguardanti le espropriazioni
 in quanto non siano espressamente mutate.
Ai criteri non sempre precisi di valutazione si aggiunge la difficoltà di avere
periti capaci e scrupolosi. La. molteplicità delle perizie, di importanza generalmente
limitata, la difficoltà degli accessi sopra luogo, la scarsezza di professionisti valenti,
in molti circondari prevalentemente rurali, rendono difficilissima la scelta dei periti.
Molti si rifiutano o lasciano l’incarico dopo accettato, di guisa che occorre sostituirli ;
quelli che accettano non sono i più idonei e sono talvolta spinti dalla necessità, di
guisa che ad elevare l’ammontare della stima, sembrano indotti, talvolta, dal desiderio
di ottenere dall’espropriante il sollecito ed integrale pagamento dei loro onorari, senza
affrontare gl’indugi ed i rischi della ripetizione di piccole quote da numerosi proprietari.
 Qui qualche lacuna c’è nella legge del 1865 e qualche riforma pare opportuna,
sorgendo dubbio sull’applicabilità, alle spese di perizia per espropriazioni, dell’articolo
267 del Codice di procedura civile in quanto riguarda l'obbligo delle parti di rispondere
 solidalmente delle spese di perizia, ove questa sia ordinata di ufficio. Sarebbe
giusto, invece, che il Prefetto potesse autorizzare l’Amministrazione espropriante a
sitenere sull’indennità l’ammontare delle spese giudiziarie liquidate a carico dell’espropriato;
 come in pratica talvolta è stato fatto, e come già fu proposto nel progetto
di regolamento per l’esecuzione della legge 25 giugno 1865, n. 2350 (6). -
Purtroppo la procedura giudiziale per le espropriazioni occorre abbastanza frequentemente
 : in circa il 20°/, dei casi; e spesso anche alla perizia segue la impugnativa
 giudiziaria. Più che una questione giuridica è una questione morale e sociale
che si presenta. I privati, che hanno maggior interesse all’esecuzione delle opere che
i0 Stato ha assunto a suo carico per un alto concetto di utilità collettiva, sono quelli
che creano le maggiori difficoltà e che più contrastano per poche centinaia di lire
l’ espropriazione. È l’esempio non buono è dato dai proprietari più facoltosi, pei
quali non è da invocare l’attenuante del bisogno e che dalla costruzione delle opere
-itraggono il maggior beneficio, indiretto e non valutabile. Qualche volta i Comuni
stessi hanno avanzato pretese esagerate per espropriazioni relative ad opere di loro
interesse (7). i
Nei riguardi economici amministrativi è da notare che la spesa per le espropriazioni
 rappresenta in media il 2,79°, di quella per i lavori, e per le nuove costruzioni
 di strade sale al 5,41 (8). Anche per questo titolo le previsioni di progetto
sono frequentemente supnerate.