CAPO IV.

L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE

IN RELAZIONE AL BILANCIO DEI LAVORI PUBBLICI

Un primo indice dell’attuazione della legge del 1906 nei riguardi finanziari è
dato dagli stanziamenti eseguiti in bilancio, in conseguenza delle autorizzazioni di
spesa nella legge stessa prevedute.
A tutto l’esercizio 1912-913 sono state stanziate in bilancio L. 44.278.300, delle
quali L. 5.842.000 inscritte nel bilancio dei Lavori Pubblici precedentemente alla legge
25 giugno 1906, n. 255, e cioè a tutto l’esercizio finanziario 190&lt;4-g06. e L. 38.436.300
nei bilanci dal 1906-907 al 1912-913 (1).
Senza tener conto delle assegnazioni di fondi disposte dalle varie leggi successive,
 poichè non tutte le leggi nell’autorizzare le maggiori assegnazioni disposero
quali dovessero essere i relativi stanziamenti annuali di bilancio, le somme effettivamente
 inscritte non sono quali erano previste dalla legge del 1906; ma presentano
una differenza in meno di poco più di 5 milioni (5.223.700) (2), differenza che ascende
invece ad oltre 7 milioni (7.387.500), ove il confronto si faccia con le previsioni della
legge modificatrice del 19 luglio 1907 (3).
A prescindere dalle tristi cause che hanno sino a pochi anni addietro ostacolata
l’attuazione dei provvedimenti in favore delle Calabrie, la differenza non è ad ogni
modo notevole nel suc complesso, specialmente se considerata in relazione alla vastità
 del programma lavorativo previsto.
Tanto dall’uno quanto dall’altro confronto emerge che i gruppi di opere per i
quali gli stanziamenti effettivi risultano in misura inferiore a quella prevista dal legislatore
 sono le costruzioni stradali, le bonifiche, e le opere portuali; ed in misura
superiore invece le opere per il consolidamento di frane minaccianti abitati, opere
nhe, data la natura loro. non potevano non ottenere sulle altre un’assoluta precedenza.