n 1823

Le condizioni economiche e finanziarie della Calabria, che sono notevolmente
inferiori a quelle di quasi tutte le altre regioni del Regno, non consentono che essa
sia trattata alla stregua di tutte le altre, e che possa ad essa applicarsi, senza benevoli
larghezze, la legge comune. Tale criterio è insito nella legge 25 giugno 1906, che è
tutta legge di eccezione e di favore, estendente, oltre i limiti entro cui normalmente
è contenuta, l’attività dello Stato a beneficio delle provincie calabresi; e, per quel
che riguarda il caso in esame, è implicitamente confermato dal disposto dell’art. 34
ultimo comma della stessa legge, col disporre la revisione della classificazione delle
strade nazionali nella Calabria, poichè tale prescrizione deve appunto ritenersi informata
 alla necessità di temperare le rigide disposizioni della legge sui lavori pubblici,
adattandole alle speciali condizioni economiche e finanziarie della regione. -
Nell’esaminare pertanto le proposte delle tre provincie calabresi, il Ministero,
mentre tenne in considerazione le norme poste dalla legge del 65 e l’interpretazione
che la giurisprudenza e la dottrina vi hanno dato, stimò opportuno, però, procedere
nell’applicazione di tali norme con ogni benevola larghezza e con quello spirito di
tavore cui era informata le legge del 1906. In tal modo i termini di grande strada,
di primarie città del Regno, di scopi esclusivamente militari, potevano assumere un
significato più attenuato, più circoscritto, più relativo, ed alcune delle proposte fatte
potevano apparire accettabili, arrivandosi alla conclusione che possono essere nazionalizzate
 quelle strade provinciali, che oltre a valicare l’Appennino, hanno il carattere
di grandi strade in dipendenza del numero dei Comuni attraversati, degli abitanti serviti,
 delle strade provinciali e comunali che allacciano. ed infine delle speciali industrie
 cui servono.
Vagliate con tali criteri le proposte delle provincie calabresi, l'Ispettore del Genio
 Civile del Compartimento di Bari fu di avviso che meritassero di essere aggiunte
all’elenco delle Nazionali soltanto altre tre strade in provincia di Cosenza, due in
quella di Catanzaro, ed una in quella di Reggio Calabria. e cioè: per la provincia di
Cosenza :
I. Stazione di Belvedere-Lungro-Castrovillari-Stazione di Torre Cerchiara —
2. Stazione di Cariati-S. Giovanni in Fiore-Garga-Colosimi-Coraci-Scigliano-Grimaldi-Aiello-Serra
 di Aiello-Stazione di Serra di Aiello — 3. Provinciale del Pollino-A gro
di S. Lorenzo Bellizzi-Sella Scorzillo ;
Per la provincia di Catanzaro:
1. Prolungamento della Nazionale n. 61: da Cutro alla Stazione di Cutro —
2. Innesto con la Nazionale n. 62 presso Soveria, per Carlopoli-Petronà-Mesuraca-Pe-‘ilia
 Policastro-Roccabernarda-Sella Soccorso-Scandale-Porto di Cotrone — 3. Stazione
di Curinga-Maida-Borgia-Roccella-Marina di Catanzaro.
Per la provincia di Reggio Calabria:
‘. Stazione di Bagnara-Bagnara-Zillastro-Bovalino Marina.