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possibile per ragioni di giustizia distributiva e per la necessità di provvedere prima
a paesi privi di comunicazione.
Vero è che talvolta i danni verificatisi nelle strade provinciali, che dovrebbero
essere più tardi sistemate dallo Stato, sono di tale entità, che troppo grave sarebbe
l’onere dell’ente locale, se dovesse ripararli a sua cura e spese. Ma ad ovviare a tale
inconveniente può servire in taluni casi una prudente revisione dei piani regolatori,
ed in ogni modo è intervenuta ormai la disposizione dell’articolo 60 della legge 9 luglio
 1908, n. 445, col quale è stata data facoltà alle Provincie di anticipare, provvedendovi
 direttamente, l’esecuzione delle opere pubbliche di loro interesse contemplate
nella legge del 1906.
Più grave e più importante è forse per questa categoria di opere, come per le
strade comunali, il problema della futura manutenzione. Provvidamente la legge ha
stabilito che le strade provinciali costruite a cura dello Stato debbano essere dallo
Stesso mantenute durante il primo biennio dal loro collaudo.
Ma non esiste, e non sarebbe facile concretarla, una disposizione per assicurare
che da parte della Provincia e dei Comuni venga in modo regolare provveduto alla
manutenzione delle strade che verranno loro consegnate, e dai risultati della precedente
 esperienza non si possono trarre troppo liete previsioni. Gli enti locali, specialmente
 nel Mezzogiorno, hanno scarsi mezzi e scarsissima capacità tecnica ed am-Mministrativa,
 ed in materia di opere pubbliche hanno dato prove finora poco felici
della loro attitudine.
L’autorità tutoria potrà invigilare e potrà in caso di inadempimento prendere i
provvedimenti, giusta le norme della legge comunale e provinciale. Ma il problema è
più vasto e complesso : è finanziario e tecnico-amministrativo e si riannoda al problema
 delle funzioni e delle capacità degli enti locali. È problema piuttosto di governo
 e di legislazione, e la soluzione di esso potrebbe forse condurre ad un nuovo
assetto degli ordinamenti amministrativi. Basterà qui dunque averlo richiamato: menfre
 a qualche possibile soluzione si è già altrove accennato.

Prima intanto di indicare i risultati complessivi per questa categoria di opere,
sembra opportuno dare qualche cenno più particolare per le diverse strade provinciali
 nelle tre provincie calabresi.
Provincia di Cosenza. — Nel 1906 in provincia di Cosenza erano da completare
due strade provinciali di seconda serie previste dalla legge 27 giugno 1869, n. 5147,
una di prima e due di seconda serie previste della legge 30 maggio 1875, n. 2521,
e dieci di seconda serie già previste dalla legge 23 luglio 1881, n. 333.
Di queste, come si è detto, sono state dichiarate nazionali, con regio decreto
3 maggio 1909, n. 252, la strada di 2% serie da Belvedere alle saline di Lungro,
n. 8 della legge 27 giugno 1869, n. 5147; quella di 1° serie da S. Giovanni in