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sistemare rispettivamente per ciascuna delle tre provincie km. 212,026, km. 113,478
2 km. 191,800.
Dato il carattere di queste strade, era specialmente per esse necessario regolare
il modo col quale lo Stato avrebbe dovuto continuarne i lavori già iniziati od in corso
di appalto, ed a ciò provvidero gli articoli 109 e 258 del regolamento 24 dicembre
1906, n. 670, il primo consentendo che i tronchi costruiti e sistemati prima della
pubblicazione della legge, formanti parte di strade non ancora completate, potessero
essere presi in consegna dallo Stato, allorquando, secondo le previsioni del piano regolatore,
 venissero iniziati i lavori dei successivi tronchi da costruire per l’ultimazione
delle strade medesime ; l’altro facendo obbligo allo Stato di assumere in consegna,
entro un anno dalla pubblicazione del regolamento, le strade comunali già appaltate
od in corso di esecuzione all’atto della pubblicazione della legge, per completarle in
base ai contratti in corso.
Assunti in consegna i lavori appaltati, risultò che, specialmente in provincia di
Cosenza, per la quasi totalità delle strade elencate nella tabella B erano tuttora in
vigore, sebbene da tempo sospesi (in molti casi da due o tre decenni), antichi appalti
disposti dalle Prefetture in rappresentanza dei Comuni interessati, ed in base a progetti
 di data ancor più remota che, a parte le originarie lacune, più non rispondevano
 alle mutate condizioni delle località e del mercato.
Per l’art. 2€8 del regolamento si doveva dare la preferenza ai lavori che costituivano
 compimento di opere in corso di costruzione o delle quali si trovassero già
approvati i progetti; ma la ripresa dei lavori sulle comunali obbligatorie fu ostacolata,
 per un lato, dalla difficoltà di provvedere alla contemporanea ed immediata
compilazione di tutti i nuovi progetti all’uopo necessari, per l’altro dalle contestazioni
sollevate dalle imprese con domande di risarcimento di danni in dipendenza della
forzata sospensione dei rispettivi appalti, e ‘con esagerate richieste di aumento di
prezzi per l’eventuale continuazione dei lavori.
In virtù dell’art. 260 del regolamento, lo Stato poteva rimanere estraneo alle
questioni che eventualmente fossero sorte o potessero in seguito derivare dai lavori
eseguiti prima dell’assunzione in consegna delle strade; ma aveva esso l’obbligo dî
regolare con nuovi patti, oppur di sciogliere i vincoli contrattuali esistenti che fossero
in contrasto con le mutate esigenze dei lavori. Si tentò da prima d’ingiungere alle
imprese la continuazione degli appalti ai vecchi prezzi ed in base agli antichi progetti
 ; però, di fronte alla riluttanza di esse a proseguirli ai patti ed ai prezzi ormai
non più rispondenti alle condizioni del mercato, inattuabile apparve il provvedimento
della rescissione. in danno a termini dell’art. 340 della legge sui lavori pubblici, sia
perchè tale provvedimento riesce sempre di malagevole applicazione e di dubbia efficacia,
 sia perchè nel caso speciale esso poteva. dar luogo a contestazioni non del tutto
ingiustificate, per il lungo tempo trascorso, e le mutate condizioni giuridiche ed economiche.
