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S_ Caterina Albanese; 5. da Trebisacce al torrente Pagliaro ; in provincia di Reggio
Calabria: 1. da Condofuri alla stazione di Amendolea; 2. da Reggio Calabria a Cataforio
 e Cardeto (1° tronco).
Infine, per altri appalti che alla data di pubblicazione della legge erano ormai
prossimi a compimento, è sembrato opportuno lasciare in vigore tutte le antiche condizioni
 di contratto, tra le quali notevole quella per cui era deferita al Consiglio Superiore
 dei Lavori Pubblici la risoluzione definitiva di tutte le questioni relative alla
liquidazione ed al collaudo dei lavori, nonchè delle riserve relative: ciò che peraltro
non ha determinato in pratica alcun inconveniente.
In ordine a questi appalti è occorso talvolta di dovere lasciare ai Prefetti, come
gestori delle opere, di pagare direttamente alle imprese le quote a carico diretto
dello Stato, salvo il contributo della Provincia, per i lavori eseguiti dopo il 27 giugno
1906, provvedendo poi al rimborso delle somme anticipate per conto dello Stato. In
questi, come in altri casi, si è dovuto pertanto derogare necessariamente alle norme
del regolamento sulla contabilità generale dello Stato che impone di pagare ai creditori
 diretti, quando sono noeti, per rispettare le clausole contrattuali antecedentemente
 stabilite; e neanche queste deroghe hanno prodotto inconvenienti.
Quando poi l’Amministrazione ha potuto provvedere, mediante nuovi appalti, alla
prosecuzione di lavori rimasti incompiuti, le pratiche per la liquidazione di questi
hanno spesso ritardato, ostacolandolo, il completamento delle opere. Infatti, poichè
l'esecuzione degli ulteriori lavori occorrenti per ultimare le strade in parte costruite
avrebbe potuto alterare lo stato di quelli già compiuti, e non ancora liquidati, le
imprese appaltatrici, temendo che potesse rimanerne pregiudicato l’esame delle riserve
ad essi relative, hanno opposto formali proteste contro l’appalto dei nuovi lavori. E
sebbene, per ovviare a tale inconveniente, siasi provveduto mediante accertamenti a
futura memoria, tuttavia non sempre è stato possibile disporre la consegna dei nuovi
lavori prima che fossero definite le precedenti controversie.
Queste difficoltà dipendenti dalla eredità di una precedente e trascurata gestione,
non si sono incontrate per la costruzione delle strade di accesso alle stazioni ferroviarie
 ed ai porti, ed a quelle di allacciamento dei Comuni o delle frazioni di Comuni
isolati, perchè di esse solo pochissime erano state appaltate dai Comuni prima della
pubblicazione della legge.
Nel 1906, infatti, nessun lavoro era stato intrapreso per le strade inscritte nella
tabella C della legge, della prevista lunghezza complessiva di km. 45,950 in provincia
 di Cosenza, di km. 108,882 in quella di Catanzaro e di km. 40,500 in quella
di Reggio Calabria. E delle altre strade indicate nella tabella D, misuranti in complesso
 la lunghezza di km. 175,603 in provincia di Cosenza, di km. 129,992 in quella
di Catanzaro e di km. 103,650 in quella di Reggio Calabria, si trovavano iniziate
soltanto quelle : da Gallina alla frazione Armo in provincia di Reggio Calabria ; da