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mento delle opere meno urgenti, ma di utilità non minore delle altre da eseguire
per prime. In generale, quando le condizioni della località rendono necessaria una
spesa troppo elevata per la costruzione di una strada con larghezza e pendenze normali,
 è sufficiente, allo scopo di contenere la spesa nei giusti limiti, valersi delle facoltà
 consentite dall’articolo 112 del regolamento per ridurre la larghezza normale,
o per aumentare le pendenze massime ordinariamente stabilite. Ma talvolta neppure
il largo uso di queste facoltà consente di raggiungere l'economia indispensabile per
l’attuazione della legge, e la spesa risulta sempre sproporzionata agli scopi da raggiungere
 ed agli interessi da soddisfare. In tali casi sembra preferibile costruire le
strade come mulattiere o semplicemente come carraie, ciò non essendo vietato da
alcuna disposizione della legge speciale, mentre non solo è consentito, ma anzi, ricorrendone
 le condizioni, è prescritto dalle altre leggi che regolano in generale la
viabilità comunale. Nessuna strada finora è stata costruita come mulattiera o come
carraia, ma sì prevede che, per talune. di quelle da eseguire, tale sistema dovrà essere
 necessariamente adottato se si vogliano evitare spese troppo ingenti.
Si è fatta anche questione se la legge, quando ha compreso nelle tabelle strade
ben definitive ed individuate nel loro complesso e nel loro scopo, abbia voluto e prescritto
 su ciascun tratto di esse la esecuzione di lavori a cura dello Stato, qualunque
sia la natura delle opere occorrenti. E si è in massima ritenuto che, quando i lavori
da eseguire in un tronco non hanno carattere di vera e propria sistemazione,
bensì di semplici riparazioni dovute a manutenzione trascurata, non può spettare allo
Stato di provvedervi, esulando tali opere dai limiti e dai criteri informatori della legge.
Molte sono state anche le domande avanzate dai Comuni per ottenere la'costruzione
 o la sistemazione di strade o dî tronchi stradali non compresi nelle tabelle
jella legge (1). Alcune hanno avuto per oggetto la costruzione o la sistemazione di
quei tronchi che, sebbene non indicati espressamente nelle tabelle della legge, costituiscono,
 tuttavia, il necessario completamento delle strade comunali designatevi come
dirette « verso » Comuni finitimi.
Siccome, senza la distemazione di questi tronchi, alcune strade previste dalla
legge non potrebbero raggiungere i propri fini, è sembrato ai Comuni interessati che
la esecuzione dei relativi lavori a cura dello Stato sia consentita dalle indicazioni
stesse della legge largamente interpretate. Ma la questione, su conforme avviso del
Consiglio di Stato in data 23 maggio 1910, 2. 1308 (Sezione II), ha dovuto essere risoluta
 negativamente, tenuto conto della dizione della legge la quale, in ognuno dei
casi indicati, ha designato la strada non già da un Comune «ad » un altro, ma da
un Comune « verso » l’altro, senza contemplare il tronco che avrebbe dovuto completarla,
 svolgendosi dal confine territoriale del Comune nel quale la strada ha origine,
fino al capoluogo del Comune limitrofo.
Nè in contrario è sembrata aver valore la considerazione che la legge non può