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avere avuto intendimento di autorizzare costruzioni stradali che non hanno obiettivo
preciso e si arrestano in mezzo alla campagna, nè di trattàre diversamente tronchi di
ana stessa strada, perchè, quando la legge non ha inteso estendere i suoi benefici
ad un'intera strada congiungente due Comuni tra loro, l’ha ‘detto espressamente, o
indicandola con una sola e non equivoca denominazione, o inscrivendola due volte
nelle tabelle sotto il nome di ciascuno dei Comuni allacciati.
Se omissione c’è stata, la legge soltanto può ripararvi. Intanto l’Amministrazione
ha disposti opportuni studi per accertare la condizione di fatto dei tratti suddetti, e
potere con sicurezza giudicare se effettivamente qualche lacuna esista nelle previsioni
della legge.
Altre strade del tutto nuove sono state invocate dai Comuni e molte anche
d’indubbia utilità, ma — è superfluo notarlo — non è nelle facoltà del Governo di
provvedervi; la loro costruzione richiedendo nuovi aggravi di spesa e nuove provvidenze
 di legge. Per alcune di queste strade, potranno, se ne ricorrono gli estremi,
°ssere applicate le disposizioni della legge 8 luglio 1903, n. 312; ma è da notare che
raramente detta legge potrà essere invocata perchè la legge del 1906 ha già previste
 tutte le più importanti strade di questa categoria, aventi o no i requisiti prescritti
 dalla legge del 1903.
Nuove ferrovie sono state frattanto costruite o sono in corso di costruzione o di
studio in Calabria, e perciò, in base all’art. 12 della legge 21 luglio 1910, n. 589,
auove strade potranno essere costruite con le norme dell’art. 35 della legge del 1906.
A. tal fine è stata già. istituita una Commissione con l’incarico di studiare e
proporre l’elenco delle nuove strade delle quali la legge ha genericamente autorizzata
 la costruzione, e nello stesso tempo per suggerire i mezzi più opportuni per
meglio coordinare la costruzione delle strade ordinarie con lo sviluppo della nuova
rete ferroviaria in Calabria.
Per l’appalto dei lavori occorrenti per costruire, completare o sistemare strade
comunali, l’Amministrazione ha dovuto di frequente valersi delle facoltà concessele
dall’art. 57 della legge 13 luglio 1910, n. 466, per derogare alle norme stabilite dalla
legge di contabilità generale dello Stato e dal relativo regolamento, provvedendo
mediante licitazione od a trattativa privata, od anche in economia, per i lavori d’importo
 non superiore alle L. 40.000.
E larga applicazione ha potuto avere anche la norma stabilita nel primo comma
dell’art. 5 della legge 19 luglio 1907, n. 549, per la concessione, mediante privata
trattativa, di opere pubbliche in Calabria a Società Cooperative di produzione e di
.avoro.
l'ale disposizione, non abrogata dalle successive norme emanate in materia di
appalti a Società Cooperative, consente al Governo di derogare, per la Calabria, ai
metodi di appalto stabiliti in generale dall’art. 42 del regolamento 12 febbraio 1917,