—_ 228 —

n. 278, per le Cooperative ed i loro Consorzi ammessi ai pubblici appalti. E in virtù
di essa il Governo, non costretto a ricorrere al sistema della licitazione per gli appalti
 d’importo superiore alle L. 8.000, più facilmente ha potuto distribuire i lavori
con criteri di giustizia tra le piccole Cooperative sorte in discreto numero, ma con
scarsissimi mezzi, specialmente nella provincia di Reggio Calabria. Di queste si è
procurato di facilitare per quanto possibile lo sviluppo, senza escludere da analoghi
benefici le Cooperative di altre regioni.
Sono state appaltate a Società Cooperative le seguenti strade comunali: 1. da
Acquappesa alla provinciale 118 ed alla stazione (importo L. 137.190,50 al netto del
ribasso di L. 17,85 °/o); 2. da Cetraro (Cosenza) alla provinciale ftirrena ed alla stazione
 (importo L. 12.293 al netto del ribasso di L. 5 °/,); 3. da Riace alla provinciale
ionica (importo L. 29.853,57 al netto del ribasso di L. 4,57 °/o); 4. da Gallina alla frazione
Armo (Reggio Calabria) (importo L. 21.850 al netto del ribasso di L. 5 °/,); 5. da 5. Sperato
 frazione di Cataforio a Mossorofa (Reggio Calabria) (importo L. 27.354 al netto del
ribasso di L. 3 °/o).
Anche per le opere stradali di cui trattasi i ribassi ottenuti nelle gare di appalto
hanno non di rado raggiunto limiti talmente eccessivi da rendere indispensabile l’annullamento
 delle aggiudicazioni avvenute in base ai ribassi più elevati.
Per i contratti è da notare che su conforme avviso del Ministero delle Finanze
in data 3 aprile 1913, n. 31233, Direzione Generale delle Tasse sugli affari, e della
R. Avvocatura Generale Erariale, è stato ritenuto applicabile, anche per gli atti e
contratti relativi alle strade comunali costruite a cura dello Stato, il privilegio della
tassa fissa di registro di lire una, stabilito in origine con l’art, 10 della legge 30
agosto 1868, n. 4613, e richiamato nell’art. 6 della legge 8 luglio 1903, n. 312, perchè
quella disposizione non fu determinata in favore degli enti ai quali spettava di provvedere
 alla costruzione delle strade, ma esclusivamente per agevolare tale costruzione
 da chiunque fosse eseguita.
Il privilegio, però, è stato ritenuto applicabile soltanto alle strade indicate negli
articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1903, n. 312, € cioè alle strade di accesso alle
stazioni ferroviarie od agli approdi di piroscafi postali, ed a quelle altre che, iniziate
come obbligatorie in base alla legge del 1868 e rimaste poi incompiute per effetto
delle disposizioni della legge 19 luglio 1894, siano state completate entro Io anni
dalla pubblicazione della citata legge del 1905 e cioè entro il 23 luglio 1913.
Nessun particolare rilievo è da fare per quanto riguarda le espropriazioni occorse
per la costruzione di strade comunali. Soltanto è da accennare che, non avendo talvolta
 i Comuni corrisposto agl’interessati le pattuite indennità di espropriazione che,
in base all’art. 11 capoverso della legge 30 agosto 1868, n. 4613, potevano per un
decennio astenersi dal depositare, corrispondendone l’interesse, lo Stato, a termini
3jell’art. 260 del regolamento 24 dicembre 1906, n. 670, non ha ritenuto di doverne