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2seguire il pagamento, trattandosi di debiti già scaduti a carico dei Comuni, prima
lella pubblicazione della legge a favore della Calabria.
Quanto all'esecuzione dei lavori si deve qui soltanto rilevare che, per le strade
comunali obbligatorie già appaltate all’epoca della pubblicazione della legge, la magdior
 parte dei lavori suppletivi, che è occorso eseguirvi, ha trovato la sua giustificazione
 nelle deficienze degli antichi progetti, aggravate dal lungo periodo di tempo
durante il quale l’esecuzione dei lavori è rimasta sospesa per le deficienti risorse
‘inanziarie dei Comuni interessati.
Gli enti locali non hanno mancato, nemmeno per le strade comunali, di chiedere.
‘n seguito al collaudo dei lavori principali, opere complementari.
Tali richieste però sono state avanzate specialmente all’atto del collaudo delle
strade iniziate in epoca remota ed eseguite in base ad antichi progetti, per le quali
5iù che per altre era giustificata la necessità di eseguire lavori imprevisti, atti ad
assicurare la conservazione e la buona riuscita delle opere.
Delle riserve avanzate dagli appaltatori in ordine ai lavori di strade comunali
n corso di esecuzione alla data di pubblicazione della legge non hanno interessato
lirettamente lo Stato quelle concernenti opere eseguite prima della pubblicazione od
almeno per la parte ad esse relativa, che si è avuto cura di stralciare nelle liguidazioni
 relative.
È poi notevole che, mediante gli atti di transazione intesi a regolare la prosecuzione
 di antichi appalti, si è potuto, nella maggior parte dei casi, ottenere la rinunzia
 delle imprese alle antiche clausole contrattuali le quali regolavano la risoluzione
delle vertenze in modo non conforme alle norme in vigore per i lavori di conto
dello Stato, e che, non di rado, si è potuto indurre gli appaltatori a rinunziare alle
riserve relative alla forzata inattività alla quale erano stati costretti prima di potere
proseguire i lavori in base a nuovi progetti.
Delle vertenze dipendenti da appalti di strade comunali, finora solo di quelle
relative ai lavori di allacciamento delle frazioni Portapiana e San Francesco del comune
 di Cosenza e di costruzione della strada di Fuscaldo, è stata chiesta la risoluzione
 mediante giudizio arbitrale.
Alla manutenzione delle strade comunali per il periodo di un biennio dal collaudo
dei lavori di costruzione a norma dell’art. 32 della legge, si è provveduto in genere
in economia diretta. Si è escluso, però, che lo Stato possa provvedere alla manutenzione
 di quelle strade e di quei tronchi già costruiti prima della pubblicazione della
legge, sui quali si è limitato ad eseguire opere saltuarie di riparazione, non aventi
carattere organico e continuo, În tali ipotesi la consegna delle strade ai Comuni, agli
sffetti della manutenzione, è stata fatta senz'altro all’atto del collaudo delle opere
eseguite.
È accaduto, peraltro, che anche dopo trascorso un biennio dai collaudi delle