CAPO IV.

LE FERROVIE E GLI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
A TRAZIONE MECCANICA

L’esecuzione del vasto programma ferroviario autorizzato dalla legge 21 luglio
I1g10 richiedeva l'investimento di ingenti capitali, e d’altra parte s’imponevano le
maggiori cautele per assicurare non solo la buona costruzione, ma anche il regolare
esercizio della nuova rete. Nonostante, però, il vivo interessamento del Governo,
lunghe e laboriose furono le trattative per trovare un concessionario che, per potenzialità
 finanziaria ed idoneità tecnica, desse le volute garanzie, Se, però, colla legge
29 dicembre 1gl10, n. goo, fu necessario prorogare i termini stabiliti nella legge del
luglio per la concessione della nuova rete all’industria privata, tale proroga riuscì
in gran parte superflua, essendosi potuto, con atto 25 gennaio 1911, approvato con
R. D. 26 stesso mese ed anno, n. 135, concedere alla Società Italiana per le strade
ferrate del Mediterraneo la rete Calabro-Lucana.
Con la convenzione stipulata si introdussero i seguenti miglioramenti nelle previsioni
 della legge 21 luglio Igto e si diede adempimento ad altre clausole della
legge stessa, con manifesto beneficio per le popolazioni interessate :
a) rinunzia alla facoltà della subconcessione e della cessione dell’esercizio dopo
dieci anni dall’ultimazione dell’intera rete (art. 7 legge e art. 25 convenzione);
è) assegnazione dei termini — la cui osservanza venne assicurata mediante
opportune clausole penali — per la costruzione ed ultimazione dei tronchi costituenti
la rete ; stabilendo un programma di costruzione in cui sono equamente considerati
gli interessi dei principali paesi serviti da ciascuna provincia, nonchè una crescente
intensificazione di lavoro per la esecuzione della rete (art. 5 legge e articoli g e 10
convenzione);
:) soppressione dei tratti a cremagliera e speciali clausole per facilitare l’av-