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vicinamento delle nuove linee ai più importanti abitati (articoli 4 e 6 della convenzione):


d) equa considerazione dei bisogni della popolazione locale, nei riguardi delassunzione
 del personale idoneo per la costruzione e l'esercizio della rete (art. 10
legge e 27 convenzione);
e) facilitazione per l’impiego della trazione elettrica nei tronchi o linee in cui
essa risultasse opportuna per la disponibilità di forze idrauliche locali sufficienti (ar-:icolo
 II legge e articoli 2 e 3 convenzione);
f) norme generali per la modalità della costruzione (articolo 4 convenzione):;
£) partecipazione dello Stato ai prodotti lordi, in una misura variabile dal 10
al 25 per cento, secondo che i prodotti chilometrici raggiungano le L. 4000 a 7000
‘articolo 4 legge e 18 convenzione),
Nell’esame e discussione dei provvedimenti legislativi davanti ai due rami del
Parlamento, furono rivolte premure perchè il tracciato di massima delle linee concesse
 potesse essere ritoccato, per tener conto degli attuali e nuovi bisogni delle popolazioni
 locali. Poichè per la linea Gioiosa-Piana di Palmi e Gioia Tauro furono
fatti voti dalla Commissione relatrice della Camera dei Deputati, perchè venissero
presi in benevola considerazione i bisogni dell’ubertoso territorio della Piana di Palmi,
si è ottenuto dalla Società concessionaria che essa presentasse una domanda suppletiva
per un’altra linea da Gioia a Radicena per Rizziconi. Inoltre a cura della Società è
in studio un progetto per un’altra linea da Rosarno per Laureana a Maropati. Si è
posta altresì ogni cura nell’esame delle deliberazioni e dei voti degli enti che si sono
resi parte diligente nel mettere in rilievo i bisogni locali e, d'accordo fra la Società
concessionaria, ib Consiglio Superiore dei LL. PP. e questo Ministero, si sono già
studiate ed apportate non poche varianti — ed alcune di non trascurabile importanza
 — al tracciato primitivo dei tronchi ferroviari compresi nei gruppi A) e B),
cioè di quelli pei quali, a termini dell’atto di concessione, la Società ha l’obbligo di
presentare i progetti esecutivi e di compiere i relativi lavori. rispettivamente, entro il
31 dicembre 1914 e 1916,
Giusta il disposto dell’art. 10 della legge 21 luglio 1910 e 27 della convenzione
di concessione, la Società presentò pure le norme per l’assunzione del personale da
adibirsi alla costruzione della rete. Le proposte furono accuratamente vagliate e, sentito
 il Consiglio di Stato, furono approvate, con alcune modificazioni, mediante decreto
ninisteriale 31 luglio 1911, n. 2790. Si sono già tenuti parecchi concorsi per diverse
categorie di personale da assumersi per lo studio dei progetti e per la sorveglianza
diretta dei lavori di costruzione e l’elemento locale ha potuto trovare, in congruo
numero, occupazione nella rete ferroviaria concessa, avendo la Società provveduto da
tempo ad îstituire sezioni per i rilievi di campagna nella Calabria a Monteleone,
Cosenza, Soverato e Gioia Tauro.