CAPO V

LE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE

In base alle disposizioni della legge 25 giugno 1906 sulla Calabria e di quella
generale 13 luglio 1911, n. 774, doveva attuarsi il vasto programma della sistemazione
idraulica montana e valliva pel quale la legge sulla Calabria ha assegnato il fondo di
lire 23.500.000 (art. 30, lett. £). È sorto il dubbio se nel programma dovessero comprendersi
 tutti i corsi d’acqua di Calabria per i quali risultino necessarie opere di
sistemazione o solo quelli che, ripartiti per provincia, sono enumerati nella tabella K
allegata alla legge. Il dubbio è indotto dall’esame dell’art. 30, nel quale, mentre per
le strade, le ferrovie, le bonifiche, le opere marittime, il consolidamento di frane minaccianti
 abitati, alla speciale assegnazione di fondi si accompagna la indicazione
dettagliata delle opere alle quali debbono essere destinati, o enunciandole direttamente
o richiamando l'articolo o la tabella che le elenca, invece per la sistemazione idraulica
non si fa alcun richiamo all’apposita tabella K che è pure allegata alla legge.
I lavori preparatori, le relazioni e le discussioni sul disegno di legge tacciono al
riguardo: e la questione, ristretta alla interpretazione della legge 25 giugno 1906,
rimarrebbe giuridicamente insolubile fra le affermazioni opposte che la tabella K,
messa in relazione alla espressione generica del comma f dell’art. 30, abbia valore
tassativo, limitativo, o invece semplicemente enunciativo.
La interpretazione per analogia, rispetto alle altre tabelle, condurrebbe a propendere
 per la soluzione più rigorosa ma meno equa. Indubbiamente la tabella K
comprende i corsi d’acqua più importanti per estensione e notorietà, ma non tutti
quelli che solcano le terre calabresi: ed è anche certo che fra gli omessi (1) ve ne è
taluno rimarchevole per decorso e per disordine per lo meno eguale a quello di fiumi
elencati nella tabella. La disparità di trattamento è evidente: tanto più che, in conseguenza
 dei provvedimenti speciali, alle opere pubbliche in Calabria non possono
devolversi i fondi destinati da leggi generali per tutte le altre regioni d’Italia, e