— 260 -

che pertanto per taluni abitati minacciati da corsi d’acqua non sarebbe consentito
alcun aiuto.
A. questo inconveniente si è procurato di rimediare, dove l’ Amministrazione ha
potuto, con largo e legittimo uso delle facoltà discrezionali; così ad esempio quando
a sistemazione di un corso d’acqua, anche di secondaria importanza, risulti connessa
+d utile alla attuazione presente o futura di qualche bonifica autorizzata dalle leggi
cfr. art. 7 del Testo Unico 22 marzo 1900, n. 195) o quando un corso d’acqua faccia
vsarte di un bacino idraulico principale ed abbia influenza sul regime di questo, sia
asso connesso ad una delle dette bonifiche, o solo previsto della tabella K allegata
alla legge 25 giugno 1906.
In questo modo i casi di esclusione dai benefici della legge vengono a ridursi:
ma tuttavia sussistono per quei corsi d'acqua che, non connessi a bonifiche, o non
slencati nella tabella K, abbiano un decorso a sè stante, ed anzi questa disparità di
-rattamento è resa anche più stridente dalla legge 22 dicembre 1910, n. g19 (art. 6,
lett. a e c) per la quale lo Stato è autorizzato a provvedere alla sistemazione dei
bacini montani e dalle spese per opere idrauliche di 3°, 4% e 5° categoria, escluse per
la sola 3° categoria la Basilicata, la Calabria e la Sardegna: di modo che gli intecessati
 a difese di 3° categoria dei corsi d’acqua non compresi nella tabella K risentono
 maggiormente gli effetti della denegata opera dello Stato in confronto non solo
delle disposizioni speciali, ma di quelle generali per tutte le altre regioni.
Fu ritenuto che di proposito la esclusione fosse stata introdotta nella legge 22
dicembre 1910, n. 919, per trovare una soluzione quasi « ab-absurdo » alla dubbia
interpretazione della legge del 1906 sulla Calabria, e per venire a considerare la-tasella
 K come elenco semplicemente indicativo; ma il Consiglio Superiore dei Lavori
 Pubblici, considerando che nella impossibilità materiale, tecnica, finanziaria e di
personale, di diffondere il lavoro in molti bacini contemporaneamente, occorre intensificarlo
 sopra un certo numero di essi e secondo le speciali ragioni di urgenza, ha
-oncluso col ritenere che per la Calabria tale criterio di scelta deve intendersi a
priori dato dalla tabella K o da quella che con legge modificativa vi potesse essere
sostituita, riservando, a seguito di questa revisione, stabilire se i nuovi corsi d’acqua
da elencare meritino per importanza ed urgenza la precedenza su quelli elencati (2).
I motivi che indussero quel Consesso in tale avviso, ed in particolare la scarsezza
 del fondo di L. 23.600.000 assegnato, hanno indubbio valore; ma il quesito,
posto sotto l’aspetto del metodo che deve presiedere all’attuazione del programma delle
sistemazioni idraulico-forestali, e del presumibile riconoscimento d’urgenza che alla
:abella K si voglia attribuire, — pure ammettendo che in essa abbiano trovato posto
 quasi tutti i corsi d’acqua di Calabria, e pochi risultino fino ad ora quelli omessi,
— non ha ricevuto la sua giuridica soluzione. Tuttavia, date le innegabili difficoltà
che sono state rilevate contro l’ampliamento del programma con la inclusione di