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altri corsi d’acqua, sarà forse da preferire che un futuro provvedimento legislativo, o
completi l’elenco della tabella K, o ammetta ad egual trattamento tutti i corsi d’acqua
 della Calabria, come l’art. 30 della legge ha fatto per la fornitura d’acqua potabile
 ai Comuni che ne abbisognassero, senza distinzioni o limiti. In ogni caso si
imporrà prima o poi una ulteriore dotazione di fondi in aggiunta a quello di lire
23.600.000.
Gioverà qui rammentare una speciale disposizione del regolamento 24 dicembre
1906, n. 670, per l’applicazione della legge sulla Calabria (art. 263) per la quale «i
sussidi che sieno assegnati o riconosciuti ammissibili, a norma della legge 30 giugno
1904 o di altre leggi a favore delle Provincie o dei Comuni calabresi per riparazione
ad opere pubbliche, difesa di abitati da frane e danni prodotti da alluvioni, restano
a favore delle opere per cui sono stabiliti, ancorchè la esecuzione di essa debba farsi
dallo Stato in forza della legge 25 giugno 1906, n. 255.
Per l’esecuzione dei lavori relativi, il competente ufficio del Genio Civile è autorizzato
 a compilare, ove risulti tecnicamente possibile e conveniente, il progetto di
stralcio limitando l’importo dei lavori a quello dei detti sussidi, salvo ad eseguire i
progetti di completamento delle opere appena ciò sia consentito dal piano regolatore
dei lavori e dagli stanziamenti di bilancio ».
Viene così consentito, che i sussidi da concedere ai Comuni per opere, ad esempio
di difesa degli abitati, e sul relativo capitolo del bilancio dei Lavori Pubblici, possano
essere invertiti in opere di sistemazione idraulica da eseguire dallo Stato a termini
dell’art. 37 della legge 25 giugno 1906 con i fondi di cui all’art. 30, lett. f, e vadano
così in aumento alla dotazione di questo ultimo capitolo, rendendosi anzi possibile
anticipare il lavoro secondo l'urgenza, sia pure nei limiti del sussidio, quando la sistemazione
 di un corso d’acqua fosse rimandata nella graduatoria del piano regolatore
ad un esercizio finanziario più lontano, od in quello corrente si riscontrasse deficienza
di stanziamenti.
Però da queste speciali disposizioni non è derivato fino ad ora sensibile aumento
al fondo delle sistemazioni idrauliche, forse anche per difetto di iniziative da parte
degli interessati.

Nell’attuare il programma delle sistemazioni idraulico-forestali in Calabria, l’Amministrazione
 si è trovata fin da principio nell’alternativa fra le pressioni — per
quanto determinate da comprensibili aspettative — di privati e di Comuni, per ottenere
 immediata difesa contro il disordinato regime dei corsi d’acqua in pianura e
nei tronchi montani, ed i dettami della tecnica che fin dai primi passi, per esperienza
 costante e sempre più persuasiva, hanno consigliato di evitare applicazioni
saltuarie con indirizzo empirico, e di attenersi a metodi ed a piani organici e razionali,
Si imponeva innanzi tutto la determinazione di una graduatoria che fu stabilita