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L’espediente dei ripari saltuari, non coordinati ad un lavoro di organica e generale
 sistemazione dei fiumi in pianura, oltre che per ragioni tecniche e di bilancio
e per considerazioni di diritto, che impongono di riservare agli interessati il provvedere
 alla difesa particolare della proprietà con opere classificabili in 4° e 5° categoria,
 è da sconsigliare perchè spesso, come insegna l’esperienza, i proprietari, ottenuta
 la difesa anticipata, hanno poi chiamata responsabile l' Amministrazione per
non esser riuscite le opere a resistere all’impeto e alla forza avvolgente delle acque.
Dal beneficio ottenuto — perchè è chiaro che se nessun riparo fosse stato eseguito
dallo Stato il danno sarebbe stato maggiore — hanno desunta una singolare teoria
giuridica: che lo Stato, fosse tenuto a difenderli particolarmente, e a rispondere,
per il fatto dell’opera eseguita, della sua stessa efficacia : quasi un diritto (acquisito
da essi gratuitamente) alla assicurazione contro la forza inevitabile della natura.
Questa teoria è in opposizione al principio comune che lo Stato, anche se per legge
autorizzato alla esecuzione di opere pubbliche, non risponde della loro mancata attuazione
 (in omittendo), e repugna al principio giuridico per cui lo Stato nella esecuzione
 delle opere pubbliche è tenuto a rispondere solo dei danni che abbia arrecato
 ai privati per causa diretta ed immediata dei lavori, e non di quelli che si
verifichino occasionalmente e solo in coincidenza dei lavori stessi; ma ha trovato
talora aiuto nella facile compiacenza di periti che hanno concluso per l’ indennizzo
al privato, ed in misura esorbitante, inducendo equivoci di fatto nei quali non sempre
l’avvedutezza del magistrato, in questi difficili apprezzamenti di ordine tecnico, è
riuscita a districarsi. Nei singoli casi l’Amministrazione, come è suo preciso dovere,
pa difeso e difenderà strenuamente l’osservanza dei principî fondamentali di diritto
e la integrità dei mezzi finanziari affidati alla sua gestione; ma l’esperienza deve ammonire
 di procedere con somma cautela e con criterio rigoroso alla esecuzione di
difese saltuarie ed anticipate rispetto alle generali sistemazioni, limitandole ai casi dz
necessità pubblica e quando possa del tutto rimanere esclusa ogni eventualità di contestazione
 rispetto ai terreni difesi, è di danni ai proprietari della sponda opposta
nd a quelli a monte e a valle.
[Intanto la legge 2 giugno 1g10, n. 277, sul Demanio forestale ha contribuito per
sostanziali attinenze di materia a preparare più larga ed efficace applicazione alla
recente legge 13 luglio 1911, n. 774, per i lavori e rimboschimenti, sia di competenza
 dell’Amministrazione dei Lavori Pubblici (art. 1), sia di competenza dell’Amministrazione
 dell’ Agricoltura (art. 2).
Sorse, a questo proposito, la preoccupazione che il problema forestale non verrebbe
 risolto se, come spesso nel passato, gli stessi rimboschimenti connessi ad opere
pubbliche (art. 1) avessero attuazione saltuaria in piccole e sparse superfici, come ad
esempio per la sistemazione idraulica di qualche breve tratto di torrente e di affluenti
 secondari, o in concorso a lavori di consolidamento di frane minaccianti abi-