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tati. Anche nella Commissione Centrale (10) era stato già affermato il concetto che
tornerebbe di molto giovamento agli interessi generali nonchè all’azione dei due
Ministeri (Lavori Pubblici ed Agricoltura), se la costituzione del demanio forestale
potesse di preferenza effettuarsi su zone da sistemare con lavori idraulico-forestali in
vase agli art. 1 e 2 della legge 21 marzo 1912, n. 442 (11).
Si ritenne perciò desiderabile che con opportune norme legislative venisse coordinata
 l’azione del Demanio forestale di Stato con la esecuzione dei lavori di sistemazione
 idraulico-forestale nei bacini montani, specialmente per quanto concerne Îe
espropriazioni e la erogazione dei fondi occorrenti.
ln un convegno tenuto il 31 marzo 1913 da rappresentanti amministrativi e
tecnici dei due Ministeri (12) si richiamarono e stabilirono importanti norme all’azione
 combinata delle due Amministrazioni. Premessa la esposizione dei lavori idraulici
e forestali eseguiti in corsi d’acqua per sistemazioni montane e di pianura, o a sè
stanti, o connesse a bonifiche, rilevate le ragioni di ritardo, il costo accertato in
confronto alle previsioni del piano regolatore 7 aprile 1607, enumerati, con le previsioni
 di spesa, i progetti (pure di sistemazioni idrauliche e forestali, a sè stanti o
connesse a bonifiche) in istudio, o già redatti in attesa di approvazione, sz volle stabilire
 rigorosamente il principio che non si possa addivenire allo studio ed alla esecuzione
 di altri lavori frammentari prima della redazione dei progetti di massima
con relativa graduatoria di lavori. tranne che per ragioni di evidente ed imprescindibile
 necessità.
Tenuto conto dell’importanza e della necessità comparativa dei diversi bacini
compresi nel piano regolatore, fu disposto che gli uffici idraulici e forestali procedessero
 immediatamente allo studio di larga massima — anche agli effetti dell’accertamento
 della spesa, più prossima al vero secondo le odierne condizioni di cose,
— seguendo le recenti norme stabilite col decreto 20 agosto 1912 dei Ministeri pei
Lavori Pubblici e per l’Agricoltura con la particolare avvertenza che la funzione dei
rimboschimenti connessi alla sistemazione idraulica dei bacini montani non è fine a sè
stessa — come per i rimboschimenti che l’Amministrazione di Agricoltura esegue per
la formazione del Demanio forestale o per favorire nella maggior estensione utile il
regime boschivo — na è un mezzo che concorre allo scopo della sistemazione idraulica
dei corsi d’acqua: epperciò essi vanno limitati per estensione al solo necessario.
Furono poi elencati i bacini per i quali erano da fare studi generali di massima, scelti
tenendo conto della maggiore importanza ed urgenza, in relazione anche alla estensione
 dei terreni da difendere, con speciale riguardo alle zone da bonificare che da
tali lavori attendano il maggior beneficio, come anche ad altre opere di competenza
dei Lavori Pubblici, che risentiranno notevole utilità dalla regolazione del regime
idraulico, quali la difesa di abitati, opere marittime, ferrovie, strade ecc.: specialmente
 se si tratti di completare o di garantire opere in corso o di imminente at-