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Nella correzione dei fiumi e torrenti occorrono di raro espropriazioni, perchè
le intestature delle briglie, l'impianto delle difese longitudinali ricadono per solito
nelle pertinenze dell’alveo e più raramente in zone private. Qualche contestazione
appunto si è verificata nei casi nei quali era disputabile dei limiti e della pertinenza
o no del terreno al demanio fluviale. Un caso tipico si è avuto invece nella siste.
mazione dell’alveo (in pianura) del torrente Pignataro a Cotrone, ove è occorso
demolire una fornace costruita in passato nell'alveo senza regolare concessione. La
causa, che ha seguito la demolizione ordinata d’ufficio dal Prefetto, ha avuto lunga
e vivace discussione ed è da ritenere avrà esito favorevole per lo Stato.
Fra maggiori difficoltà invece si svolgono le pratiche per le occupazioni tem
poranee occorrenti ai rimboschimenti (art. 61 della legge 9 luglio 1908, n. 445, € 9
della legge 13 luglio 1911, n. 774). In caso di contestazioni, piuttosto frequenti per
le eccessive pretese dei proprietari, anche se si tratti di terreni nudi o cespugliati
e infruttiferi, la determinazione del reddito, commisurato all’ultimo sessennio sotto
il dominio della legge 1908 (art. 46) e a quello accertabile all’inizio dell’occupazione
 (dall’entrata in vigore della legge sui bacini montani), è deferito ad una commissione
 arbitrale composta come al citato art. 9g.
E da notare che l’art. 61 e g delle leggi su indicate sono applicabili indistintamente
 ai Comuni ed alle Provincie, come ai privati, dovendo l’Amministrazione dello
Stato corrispondere a tutti il reddito per tutta la durata della occupazione e fino
alla riconsegna del fondo. Questa avvertenza ha motivo da un dubbio sollevato e
risoluto in tal senso a proposito di un equivoco occorso circa la portata dell’art. 76
della legge 25 giugno 1906, pel quale il Ministero d’Agricoltura è tenuto a corrispondere
 in perpetuo agli enti proprietari una rendita corrispondente a quella che
percepivano sui terreni appartenenti al loro demanio che il Ministero stesso assume
e rimboschisce con l’assegnazione stabilita al n. 17 tab. A annessa alla legge 25
giugno 1906.
Ma nell’art. 76 si tratta, come è chiaro per la stessa espressione letterale, di
incorporamento al demanio forestale: ipotesi ben distinta per figura giuridica, fina.
lità, procedura e assegnazione di bilancio da quella dell’occupazione temporanea per
opere pubbliche di cui all’art. 1 e 2 della legge 13 luglio 1911, n. 774.

Costituendo il rimboschimento, sia per la spesa occorrente alle culture ed opere
accessorie, sia per le indennità d’occupazioni temporanee, una spesa spesso notevole,
è stata sempre cura dell’Amministrazione dei LL. PP. di limitarne la entità, promuovendo
 e sostituendo, quando riesca possibile, il vincolo forestale : ciò che ha il vantaggio
 di permettere la continuazione delle industrie agricole e pastorizie nei paesi
che per condizioni economiche locali vi sono maggiormente interessati. In ogni caso.
quando la occupazione si renda inevitabile, si ha cura di arrecare il minor disagio
con occupazioni di zone graduali ed a stagione opportuna per riguardo ai raccolti.