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il fiume Angitola ed il Rio della Grazia, ora data in appalto: la arginatura del
Crati dall’inizio del corso di pianura sotto Terranova di Sibari a valle verso il mare,
avendo però cura di intensificare ‘o promuovere subito le sistemazioni forestali, consenziente
 in questo programma la Commissione Centrale delle bonifiche ed il Consiglio
 Superiore dei Lavori Pubblici, e fermo sempre il criterio di ammettere solo
opere che siano coordinabili definitivamente ad un piano organico, e di evitare, — in
attesa di prevedibili variazioni e miglioramenti del corso vallivo determinate dall’assetto
 dei tronchi montani, — modalità e proporzioni definitive che potrebbero riuscire
superflue e meno adatte, bastando che le opere soddisfino al bisogno attuale di difesa
 dalle esondazioni, in concorso col prosciugamento delle bassure, salvo compleiarle
 poi secondo il bisogno. In fatto di condizioni così variabili nelle quali l’opera
jell’uomo non può aver ragione delle forze naturali se non assecondandole, non è
mai troppo raccomandato il sistema di non impegnarsi a fondo con lavori ispirati a
previsioni di probabilità, ed è preferibile e più utile di procedere con cauta e graluale
 esperienza, col proposito che ogni lavoro abbia funzione ed utilità certa.

La esigenza di procedere per programmi organici sì impose ben presto in materia
 di bonifiche, data la subordinazione del piano al regime del monte e alla sogsezione
 di una determinata zona spesso a più corsi d’acqua: tal che un piano di
sonifica non solo deve rispondere al concetto di regolare il regime delle acque dei
‘iumi e di quelle esterne (meteoriche, sorgive, freatiche, di infiltrazione), di dividere
‘e acque alte da quelle basse, ma in esso può presentarsi la necessità di coordinare
 ad un tempo il regime montano di più corsi d’acqua che nel campo delle
sistemazioni idraulico-forestali a sè stanti per solito vengono considerati isolatamente.
Una circolare 3 dicembre 1608, n. 1020, (5) regolò completamente l’organizzazione
 dei progetti di bonifica con le connesse sistemazioni idraulico-forestali che tecnicamente
 formano un complesso inscindibile di provvedimenti, mentre la legge 25
giugno. 1906 solo con criterio formale e per un largo senso di favore ha voluto
‘art. 38), quanto alla competenza passiva, che i lavori idraulici di pianura e montani
connessi alle bonifiche siano regolati come sistemazioni idrauliche a sè stanti, chiamando,
 cioè, la Provincia a concorrervi per ‘/; ed esentando Comuni e proprietà
private da contributo: quale disposizione per le opere montane va ora modificata
in relazione alla legge 13 luglio 1911.
La circolare prescrive per le bonifiche la redazione di un progetto di gran massima
 o programma di lavori, tenendo conto della urgenza e degli stanziamenti del
piano regolatore, e stabilisce che i progetti stessi debbano constare di una carta dello
Stato Maggiore alla scala 1:50.000, nella quale sia segnato il perimetro con la divisibilità
 del territorio in bacini indipendenti con contorni diversi e numeri progresivi,
 e di una relazione illustrativa dei particolari su indicati, con notizie sul presunto