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perimetri dei beni interessati e degli eventuali comprensori a termini dell’art. 121
del regolamento 24 dicembre 1906 per la esecuzione della legge sulla Calabria :
sul quale ultimo punto; devono ora tenersi presenti le norme della legge 13 luglio
I911, perchè i perimetri avranno funzione diversa secondo, o che si tratti di opere
idrauliche di sistemazione montana, vera e propria, limitandosene l’effetto al contributo
 allo Stato per le spese di manutenzione a norma dell’art. 11 della legge
stessa 13 luglio 1911, o di opere fuori del bacino montano. con i requisiti della 3°
categoria, nel quale caso il perimetro gioverà per la costituzione del Consorzio che
dovrà assumere l’opera in consegna per mantenerla.
Alla Commissione Centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche,
che ha surrogato la precedente Commissione permanente per le bonifiche, è stato
sora affidato l’incarico di formare i piani regolatori delle bonifiche del Regno, dai
quali risulterà anche una ripartizione dei mezzi finanziari fra le varie opere.
Per la Calabria la ripartizione risulta dai piani regolatori proprii, già esistenti,
ed in esecuzione di essi sono stati già studiati i progetti di gran massima delle bonifiche.
 Rimane tuttavia alla Commissione il còmpito che la legge le assegna, di
controllare sopra luogo, esaminare, suggerire variazioni a quei progetti e dar definitivamente
 parere.
La Commissione ha dettato anche norme speciali per la compilazione dei progetti
 di bonifica (adunanza a sezioni riunite 14 febbraio 1913, parere n. 4), nelle
quali, oltre a dar prescrizioni generali sulle modalità e semplicità dei progetti, ha
compendiate chiare ed utili notizie sull’indole intrinseca dei vari sistemi tecnici e
sulla loro opportunità: bonifiche per scolo naturale, per colmata naturale (con le torvide
 derivate dai fiumi) o artificiali (a braccia), per essiccamento meccanico, a sistema
misto, e infine a sistema speciale {trasformazione di stagni con escavazione in laghi
più profondi, o loro comunicazione col mare), insistendo in particolare sulla necessità
delle opere essenziali dî sistemazione dei bacini montani connesse alla bonifica, qualunque
 sia il metodo prescelto, e sulla opportunità delle opere complementari autorizzate
 dall’art. 7 del Testo Unico 22 marzo 1900 e dalle recenti modificazioni apportatevi
 dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 (Titolo IV). Alle norme tecniche ed alla
raccomandazione di presentare a tempo i progetti di manutenzione per assicurare
senza interruzione la cura alle opere compiute, sono annesse interessanti o/e esplicative
 scientifiche sulle condizioni favorevoli e sfavorevoli alla malaria, sui rimedi,
sulla protezione curativa e meccanica dell’uomo, mettendo in evidenza come sia
possibile non interrompere i lavori nei mesi di estate e di autunno nei quali, mentre
infierisce la malaria, è.dato ottenere maggior rendimento utile per le giornate più
lunghe ed ‘asciutte,

Delle nuove disposizioni della legge 13 luglio 1911, n. 774, Titolo IV, in ag-