giunta ed a parziale modifica del Testo Unico 22 marzo 1900, n. 195, non si è potuto
 fare utile applicazione in Calabria, data la brevità del tempo dall’andata in vigore
 della legge e l’arresto che questo genere di opere ha sofferto nello stesso
periodo,
In effetto quelle disposizioni meritano seria considerazione, perchè valgono a
rendere più facile il còmpito o a regolare con criteri più rispondenti all’ interesse
dello Stato del pari che a giustizia, i rapporti con le proprietà in occasione di espropri
 o di occupazioni temporanee — art. 36, capov. 40 e 41 —, e infine, ciò che
è più notevole, seguendo la tendenza di ricavare il possibile maggior vantaggio
economico dalle opere pubbliche, — portano nel campo della legislazione alcuni
elementi nuovi.
Così la facoltà di comprendere nei progetti tecnici, — oltre quanto è prescritto
dall'art. 7 del Testo Unico 22 marzo 1900 (strade, rimboschimenti, regolazione di
torrenti, arginature in pianura), — anche l’allacciamento delle acque alte studiato
in modo da permettere, con opere complementari, di utilizzare i canali superiori per
la futura irrigazione dei terreni bonificati (art. 30).
Dato il principio, non sarà lontana l’applicazione, come esperienza dimostra e
d’altronde l’art. 7 della legge 13 luglio 1911 comporta, — di impiegare all’ occorrenza
 le acque alte anche a scopi industriali in serbatoi per creare forza motrice. o
per sussidio alla navigazione interna.
L’intendimento della legge 25 giugno 1911, n. 586, di diffondere ovunque il
beneficio di buona acqua potabile, trova anche riscontro nella legge 13 luglio 1911
(art. 31 e 32), che ha ammesso che nei progetti di bonifica possa esser tenuto
conto delle opere necessarie per la provvista dell’acqua, facilitando così con le indagini
 e gli studi dei tecnici governativi, ai Comuni od ai Consorzi di manutenzione
delle bonifiche, di assicurarsi con opere a loro carico, ma agevolate con mutui di
favore sussidiati dallo Stato, la provvista di acqua di sorgenti, o ricavabile dal sottosuolo,
 o dai prossimi corsi d’acqua opportunamente filtrata e sterilizzata, a vantaggio
 dell'igiene dei coltivatori ed a promuovere così la colonizzazione delle terre.
Notevoli infine, sopra tutto, le disposizioni dell'art. 33 che nei progetti economici
 debba esser determinato il valore iniziale delle terre da bonificare, e valutati
sommariamente i lavori necessari per la loro èonifica agraria; il precetto dell’art.
43 che alla bonificazione idraulica di un dato territorio deve sempre seguire quella
agraria a carico dei proprietari dei terreni, da iniziare e compiere dopo il collaudo
in termini da stabilire con decreto dei Ministeri dei Lavori Pubblici e di Agricoltura
 Industria e Commercio; — la facoltà al Governo (art. 44) di determinare quali
disposizioni del Testo Unico 10 novembre 1905 sull’Agro Romano e della legge 17
luglio 1910, n. 491, debbano applicarsi ai terreni bonificati quando i proprietari non
ottemperino all’obbligo di cui al precedente articolo. Nel complesso queste disposi-