CAPO VII.

L’ UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE (»

La legge 25 giugno 1906, n. 255, sulla Calabria ed il regolamento. 24 dicembre
1906, n. 670, modellati l’una e l’altro sulla legge e sul regolamento per la -Basilicata,
 limitavano le loro prescrizioni in materia di utilizzazione di acque a favorire
on opportune cautele e con sole agevolazioni le domande di derivazioni, e restrinzevano
 così l’azione diretta dello Stato non a creare mezzi di utilizzazione di acque,
na a promuoverli lasciandoli all’iniziativa privata.
Per le derivazioni — che il regolamento dichiara pel resto soggette. alle disposizioni
 comuni (art. 252) — le facilitazioni consistono: 1° nella facoltà di consederle
 gratuitamente per un ventennio. Si deve intendere con ciò non che la graiuità
 duri un ventennio dalla data della concessione: lo spirito e la lettera della
egge (art. 88) messo in relazione col testo degli articoli 89, go e 91 importa piut-:osto
 che entro il ventennio dalla andata in vigore della legge, — e che corrisponde
2d un di presso al periodo fissato per la sua attuazione, — il Governo abbia facoltà
di avvantaggiare gli utenti con la esenzione del canone, per tutta la durata della
concessione. La interpretazione autentica è stata data di recente dalla legge 11 luglio
1913, n. 985, relativa alla costruzione di serbatoi sul Tirso e sui fiumì Silani; 2° alesenzione
 del canone si aggiungono quelle dalla imposta di ricchezza mobile
sull’esercizio industriale (art. 89 della legge 25 giugno 1906), dalla imposta sui fab.
bricati e sui terreni che costituiscano e facciano parte degli opifici e degli impianti
ndustriali (art. 90). Deve trattarsi però di nuovi opifici, e non di trasformazione dei
motori di quelli esistenti usando della nuova forza motrice (art. .89 cap.). In. caso
ji ampliamenti e di trasformazioni di industria (esclusa la trasformazione dei moori)
 la esenzione si concreta nella facoltà del Governo di non aumentare gli acceramenti
 per imposte di ricchezza mobile e sui fabbricati in relazione agli ampliamenti ;
è pure concessa la esenzione sulle maggiori estensioni di terreno che fossero aggrerate
 per l'industria (art. g1).