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 da ritenere per identità di motivi, che queste esenzioni sieno estensibili anche
alle zone di terreno occorrenti agli impianti di trasmissione a distanza di energia
elettrica, e agli impianti stessi che formano per così dire il mezzo ultimo per la
utilizzazione dell’industria.
A. differenza della esenzione dal canone che vale per tutta la durata della
concessione, quella dagli oneri di imposta per disposizione di legge è limitata ad un
jecennio, a decorrere però non dalla data del decreto di concessione, ma da quella
della ultimazione degli impianti o dei singoli gruppi di opere in condizioni tali da
entrare in esercizio, accertata dai tecnici governativi, nei termini da stabilire nei
disciplinari delle concessioni (2).
Le condizioni essenziali alle quali la legge del 1906 subordina il trattamento
di favore sono: l’impiego dell’acqua derivata ad uso irriguo, potabile, di forza motrice
 per essere adoperata nella trazione, o in amwuovi impianti industriali: ad esempio
5pifici, illuminazione, sopraelevamento di acque ; l’onere del concessionario di espropriare
 a suo carico, con i privilegi della legge comune per causa di pubblica utilità,
 tutte le derivazioni parziali ultra-trentennali che venissero assorbite o comunque
a cessare per la nuova concessione prevalente.
La dichiarazione di pubblica utilità va fatta per decreto reale (art. 251 del
regolamento 24 dicembre 1906, n. 670) ed a sua volta è subordinata non solo all’accertamento
 delle condizioni su indicate, ma alla prova che il richiedente disponga
dei mezzi sufficienti per procedere alla espropriazione (art. 250 del regolamento).
Il compenso che egli deve agli espropriati potrà essere pecuniario, o in una determinata
 quantità di energia commisurata all'utenza media dell’acqua, o di energia
usufruita da ciascuno di essi nell’ultimo quinquennio (art. 88 della legge).
Gli atti di concessione stabiliscono il prezzo massimo che gli utenti dovranno
pagare al concessionario per l’acqua potabile o irrigua (art. 88).
Gli art. 88 e seguenti della legge si riferiscono alle derivazioni dai corsi d’acqua
pubblica di Calabria; si dovrebbe quindi concludere che, dandosi il caso — poco
probabile — di impianto con acque private, le esenzioni di imposte e gli altri privilegi
 ed oneri, in quanto applicabili, non hanno luogo.
Riguardo alle autorità alle quali spetta fare la concessione, rimangono in vigore
le competenze stabilite dalla legge 10 agosto 1884, n. 2644, e la procedura stabilita
in questa e nel regolamento. Però il regolamento per l’applicazione della legge sulla
Calabria (art. 249) dispone una istruttoria preliminare sulle domande prima che possano
 esser prese in considerazione agli effetti della legge comune, istruttoria intesa
ad accertare che la derivazione richiesta sia del tutto conciliabile ed innocua all’attuazione
 del programma di sistemazioni dei corsi d’acqua.
Il regolamento parla di corsi d’acqua previsti nel piano di massima: e per
questo deve intendersi il piano regolatore delle sistemazioni idraulico-forestali di