Hjumi e torrenti, o a sè stanti, o connessi a bonifiche, o interessanti altre opere pubvliche
 ; si può quindi dubitare se questa istruttoria sia necessaria per derivazioni da
tutti i corsi d'acque pubbliche, anche non compresi nel piano regolatore: ma data
la estensione interpretativa della tabella K, la possibilità di sistemare altri corsi di
acqua pel consolidamento di abitati, e dopo la legge 13 luglio 1911, n. 774, che autorizza
 la sistemazione dei bacini montani senza limitazioni, non pare dubbio che,
a prevenire concessioni mal conciliabili con future sistemazioni idrauliche, sia opportuno
 sottoporre ogni domanda di derivazione all’esame di cui all’art. 249 del regoamento,
 secondo il quale nessuna domanda può essere presa in considerazione se
1on dopo approvato il progetto di sistemazione del corso d’acqua, o quando intervenga
 il parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. A questo
riguardo una circolare 5 novembre 1907, n. 6259, prescrive che la domanda ed il
progetto di derivazione siano accompagnati da una relazione dell’ufficio del Genio
Sivile diretta a mettere in evidenza, in mancanza del progetto di sistemazione del
sorso d’acqua, se, come ed a quali condizioni possa farsi luogo alla concessione.
Questa istruttoria è applicabile indistintamente per uuove concessioni o pel
rinnovo di quelle preesistenti.
Per tutte inoltre è richiesto il nulla osta diretto ad accertare che le derivazioni
non siano incompatibili col piano di riserve idrauliche necessarie ad una più o meno
&gt;rossima elettrificazione di ferrovie.

[l concetto che lo Stato possa intervenire direttamente per creare le condizioni
necessarie al sorgere delle industrie ed alla trasformazione dei sistemi agricoli nelle
cegioni povere di capitali, nelle quali sono scarse ed insufficienti le iniziative individuali,
 cominciò ad essere accolto in qualche legge speciale più recente (3): ma
don si può dire che ad esso si conformino le leggi speciali per la Basilicata e per
la Calabria che pure si propongono il risorgimento economico di auelle regioni con
un complesso di provvedimenti gravi per l'Erario.
In seguito ad un ordine del giorno 22 marzo 1904 del Senato, — che nella
discussione del progetto di legge per la Basilicata, invitava il Governo a tener presente
 nello studio dei progetti di rinsaldamento dei monti e per la sistemazione
‘draulica, la grande utilità della destinazione delle acque alla fertilizzazione delle
:erre ed a porre, ovunque si possa, l’inizio di un sistema di irrigazione, — nel regolamento
 per la Basilicata 26 marzo 1905, N. 173, all’art. 28 furono stabilite norme
che in sostanza sono ripetute negli articoli 247 e 248 del regolamento 24 dicembre
906. n. 670, sulla Calabria.
Secondo tali disposizioni, se nello studio dei progetti si riconosca possibile utilizzare
 le acque per ia fertilizzazione delle terre, deve procurarsi che le opere di
sistemazione dei corsi d’acqua sieno coordinate con un sistema di irrigezione delle