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campagne adiacenti. Deve inoltre esser compilato l’elenco delle possibili derivazioni
da portarsi a pubblica notizia.
L’idea così affermata doveva svolgersi. Se all’agricoltura giova l’irrigazione, per
l’industria è spesso condizione assoluta di vita la forza motrice delle acque per
sè stessa o trasformata in energia elettrica. Considerare solo la prima forma come
d’interesse generale, e l’industria di interesse individuale, capitalistico, è concezione
ormai sorpassata, potendo anzi, in talune condizioni, l’industria assorgere a maggiore
‘mportanza dell’agricoltura. '
La necessità di aver riguardo alle due finalità ha trovato sanzione nella legge
‘3 luglio 1911, n. 774 (art. 7 capoverso), ove è disposto che nei progetti di cui
all’art. 1 (sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani) potranno esser pure
considerati gli eventuali lavori occorrenti per raccogliere le acque del bacino, e
utilizzarle a scopo di irrigazione e forza motrice.
Occorre appena rilevare che questa disposizione generale, organica, allarga e
completa le disposizioni della legge speciale e del regolamento sulla Calabria: ed a
questa è del tutto applicabile (cfr. art. 26 della legge 13 luglio 1911).
Ammessa però la equiparazione delle due finalità ed il possibile intervento diretto
dello Stato a creare le condizioni di utilizzazione, nell’applicazione però sorgono i
‘imiti non solo per ragioni pratiche finanziarie, ma anche pel concetto che ispira la
disposizione innovativa.
La legge ammette la possibilità di considerare pure in quei progetti gli even-‘uali
 lavori per raccogliere le acque. Queste espressioni inducono a ritenere che
nelle condizioni attuali per necessità di cose, di funzioni statali, e di mezzi, il fine
orincipale dei progetti rimanga alla sistemazione dei corsi d’acqua come esigenza
“ondamentale di difesa, e sia serbato all’utilizzazione agricola e industriale — per
quanto in sè essenziali all’economia nazionale — solo un posto accessorio. |
Nel campo delle utilizzazioni può verificarsi che i lavori di sistemazione del
bacino possano adattarsi in modo da facilitare la raccolta delle acque da utilizzare
a scopi agricoli, industriali quando si aggiungano poi opere accessorie o complementari.
 È lipotesi fatta sotto altro aspetto della legge stessa all’art. 30, a proposito del-"allacciamento
 delle acque alte per la irrigazione dei terreni da bonificare ; ovvero, i
avori siano per natura tali da assicurare, nello stesso tempo, la sistemazione idraulica
 e la utilizzazione delle acque: ad esempio quando, in condizioni favorevoli, si
possa con dighe di sbarramento creare un bacino di raccolta di acque da erogare
gradatamente,
Nell’una e nell’altra ipotesi si dovrà sostenere una spesa maggiore, di quella
che strettamente sarebbe necessaria per il solo scopo di sistemazione idraulica :
perchè, se così non fosse, non sarebbe occorsa. una speciale disposizione di legge
per dare al Governo facoltà di provvedere. Ma deve sempre essere osservato il criterio
 della Arevalenza del fine.