CAPO VIII.

LE CONDUTTURE DI ACQUE POTABILI

Anche in questa categoria di opere pubbliche la legge speciale per la Calabria
‘u ispirata a criteri di notevole favore rispetto alla legge comune (1) che aveva
autorizzato il Governo a concedere (2) ai Comuni del Regno il concorso dello Stato
alla spesa per la provvista di acque potabili, limitandolo però ad una quota d’interesse
 annuo non superiore all’1.50 %, in relazione all’ammontare dei mutui contratti
è da estinguere pel resto dai Comuni stessi a loro carico.
La legge per la Calabria 25 giugno. 1906, n. 255 (art. 42), e l’altra o luglio 1908.
n. 445 (art. 41 a 44), distinsero i Comuni in #e gruppi :
'‘° - quelli che iniziavano e completavano i lavori entro dieci anni dalla pubblicazione
 della legge (3) (art. 42, secondo comma, legge 1905 e ultimo comma dell’articolo
 41 legge 1908), contraendo mutui a questo scopo ; 2° - quelli che alla data
lella pubblicazione della legge 1906 avevano contratto mutui per condutture di
acque potabili, i lavori delle quali fossero in corso alla data di pubblicazione della
legge; 3° - quelli che avevano eseguito condutture anteriormente alla pubblicazione
della legge, ma a quella data (27 giugno 1006) non avevano ancora estinte le Dassi-7ità
 contratte per dette opere,
Ai Comuni del 1° 7ruppo la legge concesse (4) un sussidio pari alla metà degli
interessi e della quota d’ammortamento sui mutui contratti (o da contrarre) a questo
Scopo,
Il beneficio del concorso dello Stato non si limita alle opere di un primo impianto,
 ma si può estendere anche a maggiori e nuovi lavori, purchè indispensabili
ser il compimento dell’opera, o pel suo notevole miglioramento o. per riparazioni
a danni di forza maggiore (5).
Il concorso viene pagato al Comune qualora esso abbia già contratto e garantito
per intero la estinzione del mutuo all’Istituto mutuante (Cassa Depositi e Prestiti) :