224

invece va pagato a questa se il Comune abbia garantito solo la metà delle quote
d’ammortamento — compresi gli interessi — a suo carico.
Il concorso stesso è commisurato a dette quote in un periodo non inferiore a
35 anni estensibile ad un massimo di 50, quando sia assolutamente necessario per
e condizioni economiche del Comune (6).

Nell’applicazione della legge per la Calabria furono affermate le massime che:
a) essendo la materia dei sussidi per acquedotti comunali regolata da leggi
speciali, non si potessero mai invocare sussidi per disposizioni generali in materia di
opere pubbliche (art. 321 legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);
è) non fosse da ammettere cumulo di sussidi per la stessa opera; ad esempio:
in applicazione della legge comune e di quella per la Calabria ; se però il Cemune
già ne avesse ottenuto uno dal Ministero dell’ Interno, o doveva rinunciarvi per conseguire
 l’altro più vantaggioso a’ termini dell’art. 42 della legge 1906, o dal sussidio,
che si elargiva in applicazione di questa, doveva detrarsi una parte corrispondente
al sussidio già concesso dal Ministero dell’Interno pel mutuo in corso di estinzione.
Questo criterio però è ora mutato ‘dalla ultima legge 25 giugno 1911, n. 586, che
ner i Comuni di Calabria (ed ugualmente per quelli di Basilicata e Sardegna) ha
ammesso che possano valersi del concorso dello Stato consentito dalla legge speciale
25 giugno 1906 per la metà delle quote d’ammortamento (capitali ed interessi), e
sontemporaneamente dell’altro concorso dello. Stato in una parte o per tutto l’ammontare
 degli interessi d’estinzione sull’altra metà della quota d’ammortamento del
nutuo a loro carico {7);
c) fossero da escludere dal concorso dallo Stato le spese eccessive rispetto alla
potenzialità finanziaria, all’importanza del Comune, o eccedenti lo scopo vero e
proprio della provvista di acqua potabile, pur tenendo conto di prevedibili aumenti
della popolazione, come se il Comune si proponesse fornirsi di una quantità d’acqua
superiore a quella media per abitante in uso nelle città e negli abitati di pari importanza,
 secondo i moderni dettami dell’igiene, o per scopi estranei alla potabilità
(ad esempio per produzione di energia elettrica, per forza motrice od altro impiego),
o preventivasse opere che pure non si possono comprendere nello scopo essenziale
della alimentazione idrica, come la costruzione di lavatoi pubblici, la distribuzione
di acqua a domicilio, serbatoi e fontane ispirate a concetti architettonici o di lusso,
fognature ecc.
Invece sono state sempre ammesse al beneficio del concorso tutte quelle categorie
 di lavori che rispondono alla completa utilizzazione di un acquedotto civico :
così un congruo numero di fontane e fontanine pubbliche in tutte le località di un
abitato, nelle frazioni, o gruppi di case, per rendere assolutamente facile agli abitanti
 l’uso dell’acqua. un numero sufficiente di abbeveratoi per gli animali, e bocche