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di erogazione opportunamente distribuite per la estinzione di incendi e per Pinaffiamento.

Ai Comuni del 2° gruppo la legge (art. 41 legge g luglio 1908) concesse il bene-“icio
 del concorso dello Stato con gli stessi criteri che a quelle del 1° gruppo, ma
limitandolo alle annualità dei mutui suddetti non ancora pagate a tutto il 1906.
Per la concessione del concorso indistintamente ai Comuni del 1° e del 2° gruppo
il regolamento 24 dicembre 1906, n. 670, art. 134 e 135, stabilisce le norme per
ina istruttoria completa intesa a garentire col controllo dei tecnici dello Stato, delle
autorità tutorie e sanitarie, dell’ Istituto mutuante (Cassa Depositi e Prestiti) ed in-‘ine
 dell’autorità governativa che deve emanare il provvedimento di concessione del
sussidio, la bontà tecnica delle opere, la igienicità dell’acqua, la regolata amministrazione
 delle finanze comunali, la certezza che il Comune, disponendo dei mezzi
necessari, possa dare ad essi utile e definitivo impiego in modo da uscire dalla impresa
 con un acquedotto compiuto, e così assicurare lo Stato che la finalità per la
quale ha voluto assumere l’aggravio del concorso sia raggiunta.
La emanazione del provvedimento di concessione rende possibile al Comune di
contrarre il mutuo con l’Istituto mutuante ed ottenerne la somministrazione in prosorzione
 del progresso dei lavori.
La restituzione delle somme mutuate ha luogo a cominciare dal 1° gennaio successivo
 alla prima somministrazione : vi provvedono Comune e Governo, ciascuno per
la parte a suo carico, secondo un piano provvisorio di ammortamento che avrà poi
assetto definitivo quando, compiuti e collaudati i lavori e stabilito il costo definitivo
dell’opera e della somma zecessaria, è possibile con altro provvedimento della stessa
natura di quello che concesse il sussidio, stabilire con certezza sull’importo della
somma mutuata quello del concorso governativo (8).
Per i Comuni che non compiano i lavori entro il termine di 10 anni (g) è comminata
 la decadenza del concorso dello Stato che, diffidatone l’Istituto mutuante,
non sarà più tenuto a corrisponderlo per le somme nor ancora somministrate.

L’art. 42 della legge 25 giugno 1906 assegnava un fondo dî 5 milioni, dei quali
1 per sopperire alle spese dipendenti dei concorsi ai Comuni che sono stati considerati
 nel 1° e nel 2° gruppo, e l’altro per i Comuni del 3° gruppo. Il fondo di
1 milioni risultò presto insufficiente a far fronte a tutte le richieste di concorso,
essendo moltissimi i Comuni di Calabria bisognosi di acqua potabile. La legge all’art.
 30 non aveva posto limitazioni, ed il costo dei progetti presentati, anche limitato
 allo stretto necessario, riusciva quasi sempre assai ragguardevole, o per la
distanza delle sorgenti che è possibile allacciare, o per importanza di opere della
condotta a causa del percorso montuoso, dell'incontro di burroni e di frane le quali
devono essere evitate con tracciati anche più lunghi, o se è inevitabile traversarle,
munire la condotta con opere di rinforzo o di protezione sempre costose.