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Si preferì perciò sostituire il fondo fisso ed invariabile di 4 milioni con appo»
sito stanziamento annuo da stabilire secondo il bisogno, sempre nel bilancio dei Lavori
 Pubblici: salvi gli impegni già assunti (art. 43 e 44 della legge 9 luglio 1908.
n. 445).
Da ultimo la legge citata 25 giugno Igrr, n. 586, passava gli stanziamenti annui
dal bilancio dei Lavori Pubblici a quello dell’ Interno a decorrere dal 1° luglio 1911,
rimanendo perciò trasferita anche la competenza dei provvedimenti amministrativi
a quella Amministrazione.
Durante la gestione del Ministero dei Lavori Pubblici, cioè a tutto il 30 giugno
‘911, fu concesso il concorso a 39 Comuni del 1° e del 2° gruppo (10).
A. quell’epoca erano anche in corso pratiche di istruttoria per la concessione
del sussidio ad altri 30 Comuni (11).

Ai Comuni (3° sruppo) che avevano eseguite condutture di acqua potabile prima
della pubblicazione della legge, ma a quell’epoca non avevano ancora estinte le passività,
 non parve giusto negare un aiuto, A parte l’ipotesi che ad essi fosse necessario
 in seguito, nei termini della legge (10 anni), di completare o ampliare o restaurare
 gli acquedotti esistenti, nel qual caso la loro condizione rientrerebbe nell’ipotesi
 del 1° gruppo, quanto alla conduttura esistente, se erano riusciti a compierla
 con ì mezzi ordinari al pari dei Comuni di altre regioni, prima e senza il sussidio
 della legge speciale, ciò non escludeva che per giungervi non avessero dovuto
sobbarcarsi a spese gravose rispetto alle stremate loro condizioni, analoghe del resto
a quelle degli altri Comuni che non avevano potuto o voluto dar prova di eguale
iniziativa.

Di ciò la prova migliore era nelle passività tuttora esistenti,
Temperamento fra uno stato di fatto che sconsigliava di riaprire gestioni di opere
già chiuse e bisogni soddisfatti, e uno spirito di equità nella distribuzione dei benedci,
 fu l’assegno di un milione da ripartire fra essi con dorme rimesse al regolamento
 (art. 42, ultimo comma, della legge 1906, con la limitazione di cui all’ultimo
comma dell’art. 42 della legge 9 luglio 1908, n. 445), che cioè il sussidio in nessun
caso fosse maggiore delle passività non ancora estinte.
Il regolamento 24 dicembre 1906 appunto stabilì termini, elementi di prova,
criteri (art. 132 e 133), e dopo matura istruttoria il Ministro dei Lavori Pubblici con
decreto 26 dicembre 1908 provvide al riparto del milione, proporzionalmente e secondo
 i criteri prestabiliti, fra i Comuni di Calabria che si trovavano nelle condizioni
 dovute.

L’art. 42 della legge 9 luglio 1908 aveva dato facoltà ai Comuni di destinare
il sussidio o alla estinzione delle passività contratte per i lavori in considerazione
dei quali avevano ottenuto il sussidio, ovvero alla esecuzione di altre opere pubboliche
 di riconosciuta utilità.