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Trattandosi di passività in corso di estinzione, poteva darsi il caso che le condizioni
 d’ammortamento fossero abbastanza convenienti e che al Comune riuscisse
5iù vantaggioso impiegare la somma ad altre opere delle quali avesse bisogno
argente.
Derciò il Ministero dei Lavori Pubblici nel portare a conoscenza dei Prefetti
delle tre Provincie. perchè ne dessero notizia ai Comuni, il risultato del riparto e le
somme a ciascuno assegnate, ebbe cura di dare istruzioni (circolare 15 febbraio
1909, n. 155) perchè i predetti enti deliberassero sull’impiego dei sussidi in un senso
o nell'altro, potendo — se preferissero la destinazione ad altra opera —- dimostrare
che essa rispondeva al requisito voluto dalla legge: opera pubblica di riconosciuta
atilità, avvertendo pure che in attesa della effettiva erogazione della spesa potevano
chiedere il deposito fruttifero del sussidio presso la Cassa Depositi e Prestiti, salvo
prelevarne tutto o a più riprese l’importo. secondo il bisogno dei pagamenti per lo
scopo preferito.
Vero è che poteva in altri casi convenire ai Comuni di valersi invece del sussidio
 per estinguere le passività contratte per le condutture eseguite : liberate così le
jelegazioni di imposta già vincolate a garanzia dei mutui in corso, avrebbero avuto
modo di rinvestirle in nuovi mutui a lungo periodo di ammortamento per provvedere
 ad opere di costo ben maggiore di quelle che avrebbero potuto eseguire col
sussidio in contanti.
Perciò nel regolamento provvisorio 6 ottobre 1912, 7%. 1306, per l’applicazione
della legge 25 giugno 1911 (art. 16), si prescrisse che, ove nel termine di 6 mesi
dalla sua pubblicazione (28 dicembre 1912), i Comuni non avessero deliberato sulla
jestinazione dei sussidi di cui trattasi, a termini della legge 9 luglio 1908 (art. 42),
l’ammontare dei medesimi doveva esser versato nella Cassa Depositi e Prestiti o
nel conto corrente della Prefettura per essere destinati a cura del Prefetto ad estinzione
 totale o parziale dei mutui o delle altre passività incontrate per le opere
per cui quei sussidi erano stati concessi, fino alla concorrenza delle somme necessarie
 allo scopo, e per le somme eccedenti ad opere pubbliche di riconosciuta utilità.
 preferibilmente interessanti l’igiene.
Ventotto Comuni, sui settantasette beneficiati, non avevano ancora al 30 giuùgno
 1913, dopo cioè scaduto il termine di 6 mesi prefisso da quel regolamento,
23rovveduto a deliberare sulla destinazione del sussidio; taluno lo aveva fatto, ma
1ssolutamente senza seria dimostrazione. Fra essi parecchi ai quali spettavano somme
ragguardevoli. Si è dovuto perciò disporre il deposito dei sussidi a tutti gli effetti
del citato articolo 16 del regolamento 6 ottobre 1912.
Per gli altri 49 era stato provveduto al versamento © al pagamento diretto
delle somme a mano a mano che ne avevano fatta regolare e documentata richiesta.
Te destinazioni diverse dalla estinzione delle passività sono risultate per solito