CAPO IX.

LE OPERE DI CONSOLIDAMENTO DI FRANE

In confronto delle leggi generali (1) che limitano il sussidio dello Stato da uno
a due terzi della spesa, ai Comuni — con popolazione inferiore a 15000 abitanti —,
she intendano eseguire opere a difesa degli abitati, città, borgate e frazioni, contro
ie frane e le corrosioni dei torrenti, la legge 25 giugno 1906, n. 255, adottò il provsedimento
 radicale di affidare la esecuzione dei lavori allo Stato, a tutto suo carico.
L'Amministrazione governativa non è autorizzata ad eseguire che il consolidamento
 degli abitati singolarmente designati dalla legge (2): per gli altri che ne
avessero eguale bisogno si deve invece attendere da nuova legge altra speciale autorizzazione.

Però è frequente il caso che le frane sieno determinate da corrosioni di torrenti,
 e che esse stesse abbiano effetti dannosi sul regime di quei corsi, ostruendone
l’alveo, deviandone le acque a danno delle proprietà, o facendo precipitare abbondante
 materiale che, trasportato al piano con le piene, devasta le colture, produce
‘mpaludamenti, danni ad abitati, a strade ordinarie, a ferrovie, porta disordine nel
regime delle spiaggie e, per riflesso, causa l’insabbiamento dei porti e delle rade.
Così si è potuto provvedere al consolidamento di alcuni abitati, pur 107 designati
dalle leggi, quando si è riconosciuto che il consolidamento coincideva e si risolveva
in sostanza in una vera e propria sistemazione idraulico-forestale dei corsi d’acqua
elencati nella tabella K annessa alla legge 25 giugno 1006. o interessanti bonifiche
autorizzate dalle varie leggi (3).
Certo in questi casi lo scopo fondamentale e principale che impronta le opere,
deve essere quello di sistemazione idraulico-forestale del corso d’acqua della quale,
»ccasionalmente, viene ad avvantaggiarsi la difesa dell’abitato. Diversamente se la