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sistemazione del torrente non sia di per sè autorizzata dalla legge (cfr. art. 1 legge
‘3 luglio 1911, n. 774) e si tratti solo di venire in difesa di un abitato non compreso
nell’elenco, la figura e la competenza del provvedimento sarebbero diversi ; spetterebbe
 all’Amministrazione dell’Agricoltura Industria e Commercio, ma con maggiore
limitazione, perchè deve trattarsi in questo caso di soli lavori di rinsaldamento e di
rimboschimento di terreno in un bacino montano, e non di opere idraulico-forestali
in un corso d’acqua (art. 2 della citata legge 13 luglio 1911, n. 774).
Altri limiti che toccano la sostanza delle opere di consolidamento vero e proprio
si desumono dalla legge e dalla stessa finalità che determina l’intervento dello Stato.
L’art. 41 della legge 25 giugno 1906, n. 255, parla infatti di opere strettamente necessarie
 per il consolidamento delle frane minaccianti la sicurezza di abitati, Il Consiglio
 di Stato {4) circa i lavori per i quali ’Amministrazione può o no concedere il
sussidio governativo a Comuni (non sovvenuti da leggi speciali) che intendano difendere
 gli abitati a loro iniziativa e spesa, ha affermato i seguenti criteri, applicabili
evidentemente anche ai consolidamenti di Calabria per identità di materia: 1° i sussidi
 dell’Amministrazione dei Lavori Pubblici devono riguardare la difesa di un abitato
sotto l’aspetto tecnico, e cioè di quel complesso di edifici ed opere che lo costituiscono;
2° non sono a carico del Ministero dei Lavori Pubblici tutti gli altri rimedi per portare
 aiuti alla popolazione; ad esempio: la demolizione ed il puntellamento delle case
quando non facciano parte integrante di un progetto organico contro le frane, ma
si risolvano in un espediente necessario per la incolumità delle vite e delle proprietà
 : entrerebbero in questo caso nel novero dei provvedimenti contingibili ed urgenti
 di sicurezza pubblica (art. 151 della legge comunale e provinciale); 3° non è
consentito fra i provvedimenti di difesa vera e propria dell’abitato, comprendere la
fornitura di baracche per alloggio; 4° alla ricostruzione delle chiese, quale esigenza
spirituale della popolazione, devono provvedere le Amministrazioni competenti (Fondo
vel culto, Economato dei benefici vacanti).
Più particolarmente la legge g luglio 1908, n. 445, art. 64, confermando quanto
era stato disposto nell’art. 130 del regolamento 24 dicembre 19296 in esplicazione
dell’art. 41 della legge 25 giugno, ha stabilito che nelle opere di consolidamento non
potranno esser compresi i lavori per riparazione di fabbricati e di strade.
Per le opere di consolidamento, che si concretano in lavori di sistemazione
idraulica, concorrenti alla difesa dell’abitato, la spesa è ripartita per 5/; a carico
dello Stato ed Î/; a carico della Provincia; e le opere o parte di opere principalmente
 intese a difendere l’abitato, classificate in 5° categoria, Vanno consegnate
al Comune perchè le mantenga a sua cura col concorso dei proprietari e possessori
interessati {art. 10 del Testo Unico 25 luglio 1904, n. 523, e 22 della legge 13 luglio
911, n. 311): come del resto è stabilito anche per le opere di consolidamento vere
e proprie (art. 37 ultimo comma e art. 41 secondo comma della legge 25 giugno 1906).