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la autorizzazione di spesa in otto esercizi, non di meno per ragioni pratiche di distribuzione
 di mezzi finanziari, dell’opera dei tecnici, ed infine per riguardo ad effettive
 circostanze di maggiore urgenza comparativa dipendente dai danni dei terremoti
 e da frane, si dovè stabilire una graduatoria per ciascuna provincia di Calabria
secondo l’ordine indicato dalla Commissione centrale consultiva (art. 63 della legge
9 luglio 1908).
Vi si provvide definitivamente nel piano regolatore del maggio 1910 che calcola
 la spesa per le tre provincie complessivamente in L. 7.162.000; ma la spesa
sffettiva sarà piuttosto maggiore.
La scelta delle località per le nuove ricostruzioni fu fatta da Commissioni speciali;
 ma dopo il terremoto del 28 dicembre 1908, su proposta di una Commissione
Reale (1), con regio decreto 15 luglio 1909, n. 542, confermato dalla legge 21 luglio
910, n. 579, furono formati due elenchi dei Comuni delle provincie di Catanzaro,
Cosenza e Reggio Calabria: e fu dichiarato (art. 2 del citato regio decreto 15 luglio
909) che le costruzioni per nuovi centri abitati compresi nel 1° elenco potranno solo.
farsi nelle località indicatevi per ciascun Comune.
Stabilito poi in genere che in tutti i Comuni delle provincie di Catanzaro, Cosenza
 e Reggio Calabria sono vietate le ricostruzioni totali o parziali sul sito anteriormente
 occupato dagli edifici per qualsiasi causa distrutti, demoliti, abbattuti,
quando il terreno non offra le garanzie stabilite da apposite norme tecniche (2),
in particolare furono vietate le ricostruzioni nelle località (3) indicate per ciascun Conune
 compreso nel secondo elenco (art. 3 del regio decreto 1909).
Entro questi limiti si devono ora scegliere le nuove sedi, tenendo conto nelle
brevisioni preliminari di massima che la zona prescelta corrisponda a tutte le esìgenze
 di sicurezza : ed esaminando se sia preferibile o no sostituire al trasferimento
il consolidamento totale o parziale dell’abitato. Normalmente il giudizio sulla sicurezza
 delle località è deferito alla competenza. dell’ ufficio geologico governativo.
In mancanza del regolamento, la circolare 7 agosto 1908, n. 3573, del Ministero
dei Lavori Pubblici diede le norme per redigere questi progetti di massima, riguardanti
 in ispecie: i documenti dimostrativi. delle proposte, i criteri e la estensione
da dare alle opere (4).
Altre disposizioni interpretative sono state date, 0 in generale, o caso per caso:
2d avendo esse, anche in, tali ipotesi, valore di massima, è conveniente rammentarle
ver dare un quadro completo della elaborazione di questa materia che nella sua
Novità presenta appunto difficoltà di applicazione.
La raccolta dei dati, la elaborazione di progetti di massima, l’esame in varie
sedi richiedono non breve tempo e spiegano come, a parte altre ragioni, il prosramma
 dei trasferimenti abbia avuto lento sviluppo.
Però opportunamente notava la Commissione speciale, che studiò la graduatoria