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da adottare per i consolidamenti ed i trasferimenti di abitati delle altre regioni (6),
a proposito della deficienza di mezzi per eseguire tutte le opere di consolidamento,
2 tutti i lavori indispensabili a costituire il primo nucleo di futuri centri di popoazione,
 che « l’inevitabile indugio che costringeva a procedere gradatamente, specie
‘ nei riguardi dei trasferimenti, non poteva essere del tutto dannoso perchè, —
‘ anche a prescindere dalle esigenze di bilancio, — in una materia che presenta
« così gravi e svariate difficoltà appare utile procedere per gradi, in guisa da trar
‘ profitto da tutti gli insegnamenti che, nei riguardi tecnici ed amministrativi, scaturi-,
 scono dall’attuazione di questi specialissimi provvedimenti di legge. L’esperienza
« dimostrerà quale sia il risultato pratico di tali disposizioni, e la graduale attuazione
«+ darà modo, ove se ne riconosca il bisogno, di integrarle e correggerle in guisa
| da render meno disagevole o meno costoso il raggiungimento dello scopo pre-«

 fisso ».
In attesa dell’attuazione dei nuovi centri, si domandava l'autorizzazione per
riparare le case nelle sedi attuali. In proposito però l’altra Commissione Reale incaricata
 di indicare le zone più adatte per la ricostruzione degli abitati, con parere
del gennaio 1913, ha ritenuto che « nelle località ove per le vigenti disposizioni
« sono vietate le costruzioni e le ricostruzioni, a coloro che dimostrino non potersi
altrimenti provvedere di abitazioni, potrà, su parere conforme del Genio Civile,
‘ esser consentito di eseguire riparazioni provvisorie con legname alle case esistenti
‘ e di erigere ricoveri di carattere provvisorio.
« Ciascuna concessione dovrà essere oggetto di apposita domanda: e verrà
« fatta e mantenuta sotto l’osservanza delle norme tecniche ed igieniche approvate
‘ con decreto reale 6 ottobre 1912.
+ La temporanea dimora nei locali come sopra riparati ed eretti non potrà,
in nessun caso, superare la durata di tre anni dalla data della concessione ».
Quanto ai criteri sulle opere da comprendere nei piani di massima e alla estensione
 da dar loro, sono stati posti alcuni limiti che si desumono dalla stessa lettera
della legge, o ne costituiscono una prudenziale applicazione, tenuto conto anche
della esigenza di dare sagace impiego ai mezzi finanziari piuttosto ristretti.
Così in ordine alla costruzione delle vie e delle piazze si è ritenuto che negli abitati
ninori non occorra fognatura continua e si possa provvedere con pozzi neri, l’importo
 dei quali va compreso nel costo delle case. La spesa perciò dovrà limitarsi
alla configurazione delle strade e delle piazze, all’ inghiaiamento, alla costruzione
jelle cunette selciate e di qualche tombino di scarico: in media L. 33 per abitante.
Lo spianamento delle aree sulle quali dovranno sorgere le nuove case private
rimane a cura ed a carico dei rispettivi proprietari.
Nei centri maggiori ove bisogna provvedere alla fognatura delle acque cloacali