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e pluviali, la spesa media per ciascun abitante può elevarsi da L. 85 a L. 100 adot-:ando
 i tipi più economici.
Nei nuovi abitati di maggior importanza è ammessa la costruzione di una piazza
sentrale, preferibilmente rettangolare, dalla quale diramino quattro vie principali
larghe m. 10, intersecate da traverse larghe da m. 5 a 6, intercalando ad ogni sei
di queste una via larga m. 10.
Se invece la popolazione trasferita nel nuovo centro risulti inferiore a 200 abitunti,
 e se speciali disposizioni non esigano diversamente, non occorrerà costruire la
piazza, e la larghezza delle strade potrà essere di m. 6, ferma però per tutti i Comuni
delle provincie calabresi l'osservanza delle norme tecniche approvate con decreto
reale 6 settembre 1912, n. 1080,
Da quanto precede risulta come nell’applicazione della legge sui trasferimenti
l’Amministrazione governativa, tenuto conto della specialità del provvedimento, e
della intima connessione fra la sistemazione del suolo e del sottosuolo, abbia assunto
per i centri di maggior importanza la costruzione delle /ognature, sebbene il Testo
Unico 5 settembre 1907, n. 751 — sostituito dalla legge 25 giugno 1911, n. 586 —
ne regoli l'esecuzione, a carico dei Comuni, con le facilitazioni stabilite per le altre
opere d’igiene,
Non così per la provvista di acqua potabile, perchè, oltre a tener conto, nella
scelta della località per la nuova sede, della vicinanza di sorgenti e fontane, a null’altro
 è dato provvedere in sede di trasferimento. I Comuni potranno fornirsene
valendosi delle leggi vigenti, inspirate anche in questo ad eccezionale favore per le
3rovincie calabresi (7).
Per quanto riguarda gli edifici pubblici, casa comunale, chiesa e scuola, la legge
parla di ricostruzione (art. 62) e richiede un esame sulla necessità di spostarli, tenuto
conto del numero degli abitanti e della distanza da altri centri abitati già provvisti
di tali edifici (art. 65). Si è perciò ritenuto che si debba provvedere alla costruzione
loro quando già esistano nella zona da abbandonare e siano di proprietà del Comune,
e non tenuti in affitto a questo scopo. In omaggio però allo spirito della legge sì
ammette la costruzione ex-4ov0 quando la nuova sede sia notevolmente distante
da quella attuale (più di 2 km.), e non prossima ad altri centri abitati, che appar-‘engano
 alla stessa circoscrizione comunale.
Criteri limitativi della spesa per la ricostruzione degli edifici su indicati sono
stati determinati, in base sempre all’elemento della popolazione. (L. 6.000 per ogni
sdificio fino a 500 abitanti; aumentabili a L. 10.000 per abitati da 500 a 1000 persone,
 e proporzionalmente per popolazioni oltre 1000 abitanti; cfr. citata circolare
7 agosto 1908).
Alcuni Comuni fra quelli ai quali è applicabile la legge 12 gennaio 1909, n. 12 (8),
è che perciò, per la legge 13 luglio 1910, n. 466 (art. 39), sono autorizzati a con-