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‘rarre mutui con la. Cassa Depositi e Prestiti, sussidiabili dallo Stato in ragione della
metà delle annualità di ammortamento, per provvedere ai piani regolatori e di amoliamento
 del centro urbano e delle frazioni, in sèguito alla legge 28 luglio 1911,
n. 842, che ammetteva l'intervento dello Stato per integrare i bilanci comunali col
fondo dell’addizionale (g) ed estinguere, cioè, anche l’altra metà del mutuo che secondo
 la legge 13 luglio 1910 sarebbe rimasta a carico del Comune, — di recente
hanno chiesto — in occasione del trasferimento dell’abitato — di poter costruire gli
sdifici pubblici (casa comunale e scuola) valendosi di questo eccezionale trattamento
di favore: con che provvederebbero a costruzioni più estese di quanto sarebbe consentito
 allo Stato nei limiti di spesa su indicati (L. 6000-110000 e più) in proporzione
 degli abitanti della nuova sede.
Questo temperamento permetterebbe di soddisfare meglio alle esigenze locali,
senza aggravare, anzi diminuendo gli oneri sul fondo dei trasferimenti; e la relativa
proposta, estensibile anche agli altri Comuni che, in analoga condizione, ne facciano
#ichiesta, è in esame.
Anche per le chiese, dati gli stessi limiti di spesa commisurata alla popolazione,
non sarebbe possibile costruire che edifici assai modesti; ma per lasciare il passo a
maggiori iniziative locali si è pensato di rimettere alle autorità ecclesiastiche il còmpito
 di costruire la chiesa parrocchiale nella nuova sede con maggior larghezza di
criteri, quando esse consentano o chiedano di farlo, impiegandovi i fondi che lo
Stato: è ‘autorizzato a spendervi — e che invece potrebbe corrispondere in forma
di concorso — integrati da altri proventi: quali, ad esempio, oblazioni di fedeli, lasciti,
 donazioni, sussidi delle autorità ecclesiastiche.
he Opportune cautele e garanzie si stanno concretando per conciliare le due esigenze
 di lasciare la maggior libertà di iniziativa agli interessati circa le modalità e
l’importanza da dare agli edifici ecclesiastici, per disinteressare lo Stato dagli oneri
di più costosi piani costruttivi e da sorprese di appalti estranei alla sua gestione, e
ji assicurare d’altra parte che il concorso governativo, da corrispondere in una
somma fissa ed invariabile, riceva impiego che soddisfi alle esigenze tecnico-costruttive
 — o alle norme tecniche nelle zone colpite dal terremoto — e allo scopo di
erigere edifici stabilmente e definitivamente adatti al culto.
Per taluni abitati colpiti dal terremoto del 1908, ove la chiesa fu costruita con
robusta struttura di legname coperta di lamiera, si è ritenuto potersi prescindere dal
ricostruirla per ora, lasciando però intorno l’area per la futura riedificazione di muratura.
 Comunque la chiesa sia ricostruita dallo Stato, direttamente o col suo concorso,
 sì è ritenuto non doversi comprendere in tale onere la costruzione di un’annessa
 casa parrocchiale.
Nella ricostruzione di edifici scolastici sono da osservare particolarmente le prescrizioni
 igieniche stabilite con decreto reale 11 gennaio 1912, n. 12.