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Riguardo alle dichiarazioni e alle domande a sèguito della pubblicazione dei
piani (art. 66-68), in vari casi sono state date alcune zs/7au2zioni che è opportuno richiamare
 come norma:
a) il termine di due mesi assegnato ai proprietari delle case e ai capi di famiglia
 residenti nelle zone da abbandonare per dichiarare se intendano trasferirsi
nella nuova sede, e quello identico per la domanda di prenotazione all’acquisto di
aree a prezzo di costo di cui agli art. 67 capoverso e art. 68, decorre dall’ ultimo
giorno della pubblicazione dei piani;
è) non è necessario essere contemporaneamente proprietario di casa da abbanjonare
 e capo di famiglia, per aver diritto alla concessione gratuita di 100 mq. di
suolo fabbricabile ;
c) ai figli celibi, maggiorenni, eredi indivisi nella proprietà di una casa nella
zona da abbandonare, spetta complessivamente in comune la concessione gratuita di
soli 106 mq. di suolo ;
d) le dichiarazioni che le persone residenti o no nell'abitato da abbandonare
devono presentare al Municipio, a termini degli art. 66 e 67, per manifestare l’intendimento
 di trasferirsi nel nuovo centro, sono da considerarsi esenti da bollo pel disposto
 dell’art, 22, n. 32, del Testo Unico 4 luglio 1897, n. 414 (10);
€) le istanze, invece, che dette persone presentino per ottenere a prezzo di
costo la concessione di aree di cui agli art. 67 e 68, devono essere estese su carta
da bollo da L. 0.60 secondo quanto dispone l’art. 19, n. 3, del citato Testo Unico (11);
7) circa la redazione dei piani regolatori dei nuovi abitati, si è consigliata la
cautela di tracciare le strade, le piazze e le aree per edifici pubblici e privati in
nodo da evitare, possibilmente, l'espropriazione di edifici già esistenti nella zona scelta
a nuova sede, specialmente se di valore elevato, o redditizi per destinazione industriale;
#) se il piano regolatore ricadesse in zona già occupata da baraccamenti costruiti
 in sèguito al terremoto, il piano regolatore stesso, il progetto esecutivo ed
il capitolato d’appalto dovranno essere studiati così da rendere possibile la esecuzione
 graduale delle opere, in modo che colla demolizione delle baracche possa
procedere di pari passo la ricostruzione di nuove abitazioni. Se le condizioni locali
lo comportino, può convenire addirittura dividere i Javori in più lotti da appaltare
successivamente.

Le disposizioni della legge 9 luglio 1908, n. 445, circa la valutazione delle 77.
dennità di espropriazione (media del valote venale e dei fitti coacervati o dell’imponibile
 netto), e circa la competenza a liquidarle (collegio di tre arbitri: art. 64),
non sono più applicabili per i Comuni di Calabria, dopo la legge 13 luglio 1g10,
n. 466 (art. 46-48); ed anzi, per le stesse provincie calabresi, mentre è comune il
criterio di liquidazione riportato a quello della legge 25 giugno 1865, n. 2350, allo