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stato nel quale si trovino i beni (12) al momento dell’occupazione, salve sempre le
disposizioni generali di cui agli articoli 41, 42, 43 (13), invece, quanto alla competenza,
valgono giurisdizioni diverse; e cioè, per i Comuni di Calabria compresi nell’ elenco
di quelli ai quali sono applicabili le disposizioni della legge 12 gennaio 1912, n. 12,
in sèguito al terremoto del 1908 (14) ha competenza il collegio arbitrale istituito con
decreto reale 25 novembre 1909, n. 756, con sede a Reggio Calabria e giurisdizione
sulle provincie di Reggio e Catanzaro, osservandosi per tali vertenze le stesse norme
di procedura (15), di funzionamento del collegio (16), per l’appello (17) ed il ricorso
ner Cassazione (18).
Per gli altri Comuni di Calabria non compresi nell’elenco, la determinazione delle
indennità offerte e non accettate è innppellabilmente deferita a collegi arbitrali di
tre membri, nominati rispettivamente dalla Deputazione provinciale, dall’espropriante
e dal presidente del Tribunale del luogo: la procedura è quella stabilita dal codice
di procedura civile.

A differenza di quanto disponeva l'art. 29 della legge 25 giugno 1906, n. 255,
la legge 9 luglio 1908 (art. 72) fa obbligo ai rispettivi proprietari di demolire le
-ase nelle zone pericolose da abbandonare entro il termine di 10 anni dalla approvazione
 del piano regolatore: in difetto provvederà lo Stato, disponendo dei materiali
 a diminuzione della spesa.
1l silenzio della legge (art. 72), il suo spirito, specialmente messi in confronto
son la letterale e diversa formulazione dell’art. 29 della legge 25 giugno 1906, conducono
 a ritenere che al proprietario della casa demolita rimanga poi la proprietà
del suolo, anche se abbia chiesto di trasferirsi nella nuova sede e vi abbia ottenuta
assegnazione gratuita di suolo fabbricabile.
La ragione poi che determina il trasferimento della zona pericolosa, gli oneri
she lo Stato assume per dare alla popolazione una sede sicura, e la estensione analogica
 della regola di cui all’art. 3 del decreto reale 15 luglio 1909, n. 542, impor-‘ano
 il vincolo a non riedificare sul suolo ove sorgeva la casa demolita, senza distinzione
 di Comuni per i quali siano o no vietate costruzioni in determinate zone.
In attesa che dal regolamento per l’applicazione della legge 9 luglio 1908 siano
stabilite n077e costruttive ed icsieniche per la costruzione delle case nei nuovi centri,
3uò intanto ritenersi che, — essendo la concessione dei mutui da parte degli Istituti
di credito autorizzati a darli ai privati per la costruzione delle abitazioni, connessa ad
an iritervento diretto del Ministero dei Lavori Pubblici in quanto contribuisce all’ammortamento
 del mutuo, ed implicando ciò intese preventive fra il Ministero e l’Istituto
 sovventore, — lo Stato, in mancanza di speciali norme, possa sempre accertare
ed assicurarsi, caso per caso, se il tipo (19) costruttivo prescelto e le cautele da
3sservare nella esecuzione rispondano a criteri di sicurezza e di igiene,