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Ad ogni modo per tutti i Comuni di Calabria vigono le norme tecniche ed igieliche
 approvate con decreto reale 6 settembre 1912, n. 1080.

Negli studi per la redazione del progetto di legge gli abitati da spostare erano
stati divisi in tre categorie secondo i bisogni, gli usi locali e la necessità di adottare
 per condizioni. geologico-sismiche un tipo di abitazione piuttosto che un altro;
ma non parve opportuno nè attuabile far distinzione di persone o di Comuni per
le evidenti complicazioni che deriverebbero adottando tipi differenti, e per i reclami
che certamente avrebbero mossi gli abitanti dei Comuni nei quali si decidesse costruire
 case di dimensioni più ristrette.
Si preferì un po unico con una superficie di mq. 100 e del costo approssima-‘ivo
 di L. 4000 che appunto corrisponde al limite massimo di capitale mutuato da
siascuna famiglia sussidiabile. Come per la maggiore estensione di suolo è esclusa
la gratuità della concessione, così sì lasciò a tutto carico dei capi di famiglia l’onere
 per costruzioni del costo eccedente L. 4000.
In sèguito, andata in vigore la legge, sostenendosi che alla costruzione di una
casetta anche economica possa in molti casi riuscire insufficiente la somma di lire
1000, specialmente dove l’osservanza delle norme tecniche speciali a difesa del terremoto
 impone sistemi costruttivi più complicati e costosi, è stata ventilata la proposta
 di riprendere in esame la questione dell’ammontare dei mutui e la possibilità
ji elevarne il massimo a L. 6000.
Ma si può osservare che si tratta per solito di povere case rurali, che sono
“abbricate dagli stessi contadini, con materiali disponibili sul posto o ricavati da
vecchie case: e occorre ponderare bene gli effetti finanziari che deriverebbero da
una maggior larghezza di mutui.
La legge 9 luglio 1908, per rendere possibili ed agevolare i mutui, aumentò la
garanzia effettiva col maggior concorso dello Stato, da corrispondere direttamente
all’istituto mutuante, pari ad annue L. 2.75 per ogni cento lire di capitale mutuato
nel limite di 4000 lire, e concedendogli ipoteca con prelazione su ogni altra.
Tale garanzia reale che in sè, nelle regioni frequentemente provate dal terremoto,
 non parrebbe costituire la sicurtà che offre altrove, è però corroborata dalla
applicazione obbligatoria delle speciali norme tecniche costruttive. Inoltre è data
‘acoltà agli istituti mutuanti di riunirsi in consorzio.
La legge (art. 75) si riferisce solo alle Casse di risparmio, agli Istituti di cre-4dito
 fondiario, ordinario e cooperativo, e perfino alle Amministrazioni provinciali,
come intermediarie ; ma gli studi e le conclusioni alle quali pervenne una speciale
Commissione (20) condussero ad uno schema di disegno di legge nel quale, — oltre
a regolare la emissione delle obbligazioni da parte dell’Istituto di Credito V. E. III
per le Calabrie (sezione temporanea, sede centrale in Catanzaro) per la concessione