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NOTE AL CAPITOLO.

(1) Istituita con decreto reale 15 gennaio 1109,
(2) Approvate poi definitivamente con decreto reale 6 settembre 1912, n. 1080,
(3) Alcune modificazioni alla designazione delle località, di cui al citato d, r. 15 luglio 1909, sono
tate portate dalla legge 21 luglio 1911, n, 840,
(4) Nello studio del piano è prescritto accertare con speciali assaggi le condizioni del sottosuolo, tener
onto dell’orientamento e della configurazione generale del terreno, delle acque freatiche, della rete stradale
 esistente o di prossima esecuzione, delle sorgenti e fontane più vicine, e di ogni altro elemento di
‘atto, affinchè il nuovo centro soddisfi alle esigenze della stabilità, dell'igiene e dell’economia; è raccomandato
 di conciliare al possibile l'interesse pubblico con le aspirazioni delle popolazioni, rendendosene
onto esatto per mezzo del Prefetto, del medico provinciale e dell’autorità comunale.
Nel piano di massima deve essere data dimostrazione (relazione sommaria) dei motivi che hanno
‘ndotto alla scelta della località, determinato al trasferimento tolale o parziale, le ragioni delle variazioni,
 di estensione del provvedimento, della sostituzione del trasferimento al consolidamento ; dovrà
3ssere determinata in via presuntiva la spesa per le espropriazioni, per lo spianamento e la sistemazione
del suolo, per la costruzione di strade e piazze, di edifici pubblici, e delle strade necessarie ad allac-:iare
 il nuovo centro alle strade più vicine,
Le illustrazioni grafiche debbono risultare di:
I. due carte dell’ Istituto ge-grafico militare, scala 1:25000 o 1:50000, di tutto il territorio del
Comune e occorrendo di Comuni limitrofi, indicando nella prima con colori convenzionali l’abitato o la
frazione o la parte da spostare (giallo), la zona scelta pel nuovo centro (rosso), la strada da costruire
er allacciarlo alle strade esistenti o future, le sorgenti e fonti più vicine.
L’altra carta deve dimostrare la costituzione geologica del terreno,
È consentita l’ omissione di queste due carte quando il trasferimento avvenga in località contigua
all’abitato attuale, bastando che degli elementi suaccennati sia data notizia e dimostrazione nelle piante
di cui ora si dirà, indispensabili in ogni caso ;
II. pianta dell’abitato da spostare rilevata dalle mappe catastali od in ogni caso nella scala 1:500
sulla quale sieno indicati i limiti delle zone pericolose per frane e altre sfavorevoli condizioni, e con
zolore giallo le case da abbandonare,
Se tutto l’abitato deve esser trasferito, non occorre il rilievo completo particolareggiato del centro
da abbandonare: basta ne sia indicato con precisione il perimetro ;
III. pianta del terreno sul quale dovrà sorgere il nuovo abitato, scala 1:500, nella quale devono
2ssere indicate le strade, le piazze da costruire, le aree per gli edifici pubblici, le aree da assegnare per
"eventuale futuro ampliamento, tenendo conto anche delle possibili domande di privati di acquistare a
prezzo di costo una maggior quantità di suolo edificatorio (art. 67 e 68).
Le due piante hanno particolare importanza per portare a conoscenza dei privati quali sieno le case
da demolire, quali le zone da espropriare per la nuova sede ;
IV. sezioni trasversali del terreno da occupare.
(5) Nominata con decreto reale 16 maggio 1909: relazione 25 ottobre 1909,
(6) Occorre appena rammentare che la legge 9 luglio 1908, n. 445, disciplinò il trasferimento di abi-‘ati
 anche in altre regioni dello Stato, per quanto la maggior parte di Comuni sia costituita da quelli
li Calabr’a.
(7) Legge 25 giugno 1906, n. 255, e legge 25 giugno 1911, n. 586.
(8) Sono elencati nel decreto reale 3 agosto 1909, n. 595: aggiunte apportatevi con decreto reale
3 aprile 1910,
(9) Imposta addizionale di due centesimi per ogni lira alle imposte dirette sui beni rustici, fabbriati,
 ricchezza mobile, tasse sugli affari ecc, stabilita dalla legge 12 gennaio 1909, n. 12 (art, 2), a favore
 dei Comuni colpiti dal terremoto del 1908.