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rioni del mare permettessero di accostarsi senza pericolo, per effettuare a mezzo di
galleggianti minori lo sbarco e l'imbarco di merci e di passeggeri, costretti talora
per le secche ed i bassifondi ad essere trasportati a terra anche a spalla.
L’esportazione delle merci sulle quali si basa in gran parte il commercio della
regione, doveva avviarsi o per ferrovia, o con la navigazione di cabotaggio per
mezzo di modesti velieri fino ai porti di Reggio e di Messina, per essere quivi tra-Sbordate
 sulle navi maggiori dirette a lontane destinazioni,
Di qui aumento di costo pel maggior trasporto, per i ripetuti carichi e scarichi
che mettevano i prodotti in condizione svantaggiosa nei mercati di consumo, per
prezzo più elevato o meno remunerativo per l’esportatore. L’incremento delle industrie
 trovava così un ostacolo quasi insormontabile.
La legge 25 giugno 1906, n. 255. volle ovviare a questo stato di cose: col
fondo di L. 6.700.000, in aumento a quello di L. 3.800.000 tuttora disponibile per
leggi anteriori, intese a riparare, ampliare e completare i porti esistenti, e specialmente
 a coordinarvi un piano più complesso di nuove opere marittime più modeste
‘approdi, pontili e boe di ormeggio), ma distribuite lungo le coste in modo da dare
un centro di raccolta ai prodotti di zone ove il commercio richiedeva una via di
sbocco (1), o da fornire al commercio condizioni essenziali di esercizio 1à dove linee
ferroviarie esistenti o di nuova costruzione dall’ interno della regione mettono capo
alle marine (2).
La insufficienza dei fondi per maggiore quantità di lavoro, per riparazioni a
danni di mareggiate e del terremoto del 28 dicembre 1908, ed infine per la necessità
 di sostituire agli approdi previsti a Paola e a Tropea opere portuali capaci, per
quanto limitate, di dare ricovero è rendere possibile la permanenza delle navi in
quelle spiaggie aperte ed esposte in pieno ai venti e alle mareggiate, —- rese necessarie
 ulteriori dotazioni di L. 1.540.000 e di L. 6.000.000 concesse dalle leggi 13 luglio
‘910, n. 466, e 4 aprile’ 1912, n. ‘297, rispettivamente pel porto di Reggio Calabria
‘art. 43), per le boe di ormeggio di Bagnara e Gerace, come per le opere marittime
calabresi in genere, -
I due nuovi porti di Paola e Tropea, i pontili con le boe di ‘ormeggio nelle
spiaggie di Diamante-Cirella, S. Eufemia, Pizzo, Gioia Tauro, Siderno, Roccella
[onica, Soverato, Marina di Catanzaro, Rossano, Trebisacce, costruiti con dimensioni
tali da permettere ai piroscafi l’accosto e le operazioni dirette di traffico, le boe a
Bagnara ed a Gerace Marina vapaci pur da sole di offrire ai piroscafi un ancoraggio
‘n queste ‘due spiaggie, renderanno possibile la esportazione - diretta dei prodotti e
costituiranno ad ogri modo una. catena di approdi vicini e utilissimi pel commercio
locale di cabotaggio, -
Sono a carico dello Stato (art. 40, legge 25 giugno 1906) le spesé di costruzione
 di tutte le opere elencate nella tabella F ; per quelle di manutenzione rimane