IV - CREDITO ED ALTRI INTERVENTI PER SVILUPPARE LE INDUSTRIE AGRARIE 59

Anche per le opere di miglioramento fondiario, di cui il decreto tratta
specificatamente all’art. 43 e successivi, possono essere concessi gli stessi
sussidi previsti per le opere di bonifica di competenza privata e possono
essere accordati anche (art. 45) « a chi non sia proprietario o possessore
dei terreni » (1) salvo stabilire a cura del Ministero d’agricoltura, nel
caso che « l’opera, l’impianto o l’apparecchio sussidiato siano suscettibili di
esercizio lucrativo, le modalità di determinazione delle tariffe di uso e
di periodica revisione delle medesime, nonchè eventualmente le modalità
di riscatto da parte dei proprietari interessati ».
Nelle disposizioni riportate, come si vede, manca un preciso richiamo
alle industrie agrarie, anche se non vi può essere dubbio, come è stato
messo in evidenza dai più eminenti studiosi della legislazione sulla bonifica,
che le industrie agrarie possono di diritto aspirare alla concessione delle
provvidenze previste nel precitato decreto in quanto, realizzando la trasformazione
 dei prodotti, consentono, indiscutibilmente, di raggiungere quel
« vantaggio per uno o più fondi » richiamato nella definizione delle opere
di miglioramento e quell’« interesse comune del comprensorio o di una
parte notevole di esso » richiamato nella classificazione, tra le opere pubbliche,
 delle opere edilizie o di altra natura.
Per altro, il predetto decreto — va attentamente annotato — non stabilisce
 criteri discriminativi nei confronti degli operatori che intendessero
beneficiare dei sussidi, purchè, in particolari casi, si sottomettano alla osservanza
 di determinate norme nella condotta di impianti suscettibili di esercizio
 lucrativo, come appunto potrebbero essere gli impianti delle industrie
agrarie. Il sussidio pertanto potrebbe essere concesso ad agricoltori come
ad industriali, singoli come associati nelle più diverse forme e di cui la
legge non si preoccupa di stabilire le caratteristiche. Ed anzi è fondatamente
 opinabile che se tra le opere edilizie o d'altra natura di interesse

{seguito della nota di pag. prec.)
mazione fondiaria in Puglia e Lucania, che eleva detta misura fino al 45 % della spesa,
e anche al 60% ove si tratti di piccole aziende e le opere siano di particolare onerosità
ma limitatamente a quelle regioni, e con la legge a favore dei territori montani, che
la eleva fino al 50 %, ma limitatamente ai territori comunali riconosciuti come ricadenti
 in zona montana.
La L. 22 marzo 1950, n. 144, a sua volta, ha precisato all’art. 2 che: « Il sussidio
dello Stato per le opere di miglioramento fondiario di cui alle vigenti leggi, può essere
elevato al 45% della spesa, quando le opere siano di particolare onerosità ».
La legge citata, che in tutto si compone di tre articoli, ratifica precedenti provvedimenti
 concernenti provvidenze a favore della piccola proprietà contadina, per cui
si dovrebbe ritenere che l’aumento del sussidio riguardi esclusivamente opere di miglioramento
 fondiario eseguite su tale tipo di proprietà; è anche vero però che il testo
dell’articolo citato non vi fa riferimento specifico, ma richiama solo il carattere della
onerosità delle opere per cui, stante la rilevata disparità di trattamento tra i. diversi
territori e le diverse proprietà, si sarebbe indotti a vedere nell’articolo in questione una
norma di validità generale, che risponde alle istanze in atto specialmente nel Mezzogiorno.
(1) La circ. 41318/52 del 18 giugno 1952 della Cassa per il Mezzogiorno precisa
opportunamente, a proposito di coloro che hanno facoltà di richiedere il sussidio, che
« riessun documento potrà essere richiesto a corredo della domanda di sussidio circa la
proprietà e il possesso del terreno. Nè occorre accertare: a quale titolo il richiedente non
proprietario intende procedere ai lavori, ecc. ».