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INDUSTRIE AGRARIE NFL MEZZOGIORNO - PARTE PRIMA

comune di un comprensorio o di una parte notevole di esso, fossero state
comprese — nessun ostacolo essendo opposto dalla legge a tale inserimento
 — le industrie agrarie gestite da enti pubblici — enti di colonizzazione
 e consorzi — gli impianti rispettivi avrebbero potuto addirittura
 essere costruiti beneficiando del contributo dell’87,50% della spesa
da parte dello Stato.
FE’ invece notorio che la legge del 1933 è stata, per un lungo periodo,
del tutto inoperante nei confronti delle industrie agrarie, perchè l’elenco
di opere da sussidiare, riportato, a titolo indicativo, nell’art. 43 del decreto, è
stato interpretato restrittivamente e con esclusione quindi di tutte le iniziative
 interessanti il settore allo studio.
Solo nel 1949 il legislatore, nello stabilire la ripartizione della quota
fondo lire destinata all’agricoltura, ha sentito la necessità di precisare,
con L. 23 aprile 1949, n. 165, che tra i miglioramenti fondiari sussidiabili a
norma della legge di bonifica, dovessero essere compresi anche gli impianti
 per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli
 e armentizi e dei relativi sottoprodotti (1); questa legge però inseriva,
a differenza della legge di bonifica, un criterio discriminativo nei confronti
 degli operatori che potevano beneficiare del sussidio, precisando che
potevano essere sussidiate le industrie agrarie appartenenti ad imprenditori
 agricoli singoli, ad imprese cooperative, a consorzi agrari e ad enti
di colonizzazione. Tutte le altre categorie di imprenditori, che pure nel
settore in esame possono esercitare una funzione di altissimo interesse
per la valorizzazione dei prodotti agricoli, restavano così escluse.
Per quanto consta circa l’applicazione di questa legge, si può dire che
essa ha effettivamente contribuito alla realizzazione nel Mezzogiorno di
un certo numero di iniziative industriali; se non che la limitatezza dei
mezzi (1 miliardo di lire) messi a disposizione, ne ha in breve esaurito
le possibilità applicative, anche perchè, nei successivi stanziamenti di
bilancio del Ministero di agricoltura, non è più stata specificata la tranche
da destinare alle industrie agrarie.
In seguito sarà fatto rilevare l’inconveniente di tale mancata specificazione,
 i cui effetti hanno avuto, tuttavia, una attenuazione dal fatto che,
a partire dal 1952, la Cassa per il Mezzogiorno, attingendo ai propri fondi
di dotazione. ha ripreso l’éerogazione dei contributi nelle spese di impianto

(1) La L. 23 aprile 1949, n. 165 precisa che la concessione del contributo può
essere fatta anche:

a) alle opere edili, impianti ed attrezzature occorrenti per la conservazione, la
lavorazione e la trasformazione dei prodotti agricoli ed armentizi, semprechè tali opere
siano di potenzialità non eccedente il fabbisogno della azienda agricola a cui debbono
servire e si inseriscano nella struttura della azienda stessa in modo da, formare, con gli
altri fattori produttivi, un complesso organico unitario;
b) alla costruzione, acquisto, ampliamento, riattamento e attrezzatura — da parte
di Enti di colonizzazione, di Cooperative agricole e di Consorzi agrari — di stabilimenti
per la conservazione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli, nonchè — quando
l’ente interessato si proponga la integrale utilizzazione dei prodotti stessi — per la
conservazione. lavorazione e trasformazione dei relativi sottoprodotti.