iV - CREDITO ED ALTRI INTERVENTI PER SVILUPPARE LE INDUSTRIE AGRARIE 61

di industrie agrarie, sia pure limitatamente a quelle unità che sorgono
nei comprensori di bonifica attribuiti alla sua competenza.
Oltre alle due leggi indicate, di carattere generale e valide per tutti
i rami delle industrie agrarie, purchè gestiti da determinate categorie di
imprenditori, sono da ricordare alcuni provvedimenti destinati specificatamente
 a qualche settore od a qualche speciale forma di impresa (cooperativa,
 consorzio di produttori, ente morale o pubblico). Di tali provvedimenti
 si fa soltanto menzione di quelli disposti con le leggi 30 maggio 1932,
n. 720 e 15 aprile 1942, n. 545 e col D.L. 15 aprile 1948, n. 664. Data la
particolarità di alcune norme, non previste nelle leggi generali, sarebbe
opportuno che detti provvedimenti venissero convenientemente ripresi da
una legislazione a favore delle industrie agrarie del Mezzogiorno.
La L. 30 maggio 1932, n. 720 prevede speciali contributi, nella misura
del 25% della spesa, per costruzione e attrezzamento di silos e di magazzini
per la conservazione di cereali, nonchè per il riattamento o adattamento di
locali destinati o da destinarsi a tale uso. Prevede inoltre, per il caso in
cui sia necessario ricorrere al credito per provvedersi della restante quota
di capitale necessaria per allestire il magazzino, che, in aggiunta al suddetto
 contributo, lo Stato concorra, per non oltre 25 anni, con il 2,5%
nel pagamento degli interessi sulla parte di mutuo non eccedente la metà
dell’ammontare della spesa globale (1).
La legge citata concede tali provvidenze « ad agricoltori singoli o consociati,
 ad enti od istituzioni agricole, a Consorzi di bonifica e di irrigazione,
 a Camere di commercio e a Magazzini generali » e contempla inoltre
 la costituzione, da parte di agricoltori che intendano costruire e gestire
magazzini per cereali, di consorzi volontari di cui il Ministro di agricoltura
si riserva il riconoscimento, mediante decreto, col quale, tra l’altro, può
« in via eccezionale » essere concessa a detti Consorzi la facoltà di imporre
contributi annuali, con il carattere di obbligatorietà.
Molteplice è l’interesse che presenta questa legge, per quanto consideri
 solo una industria agraria, quella molitoria, limitatamente ai magazzini
 di conservazione della materia prima. Da un punto di vista
pratico si rileva che tale legge è stata di recente richiamata in vigore
dalla Cassa per il Mezzogiorno, per finanziare una rete di magazzini granari
 costruiti ad opera dei singoli consorzi agrari provinciali, ai quali
vengono concessi un contributo del 25% sulla spesa ed un mutuo pari al
50% della stessa spesa al tasso di favore del 4,5% per la durata di 13 anni.
Da un punto di vista giuridico è da rimarcare, oltre alla concessa
facoltà di accumulare, per un’unica operazione, due tipi di contributi
— facoltà che le leggi prima richiamate escludono — l’esplicito riferimento
ad enti, quali i Magazzini generali — che, come è noto, il più delle volte
fanno capo ad imprese od istituzioni di natura non agricola, ma a vere e

(1) Scontando all’attualità, al tasso del 4%, tale contributo venticinquennale, si
avrebbe un valore ragguagliato in capitale pari a L. 27,4 per ogni cento lire di capitale
mutuato.