62 . INDUSTRIE AGRARIE NEL MEZZOGIORNO - PARTE PRIMA

proprie imprese commerciali — e ai consorzi volontari tra produttori cui
può venire concessa la facoltà di emettere ruoli obbligatori di contribuenza
e, quindi, un fondamentale mezzo, per adire il credito con tale possibilità
di garanzia.
La legge 15 aprile 1942, n. 545, che prevede speciali contributi erogabili
 in unica soluzione (1) a collaudo delle opere, nella misura massima
del 40% della spesa di costruzione e attrezzatura di « stabilimenti destinati
alla conservazione, prima lavorazione e congelamento delle frutta e degli
ortaggi, con particolare riguardo alle esigenze della esportazione ».
La particolarità di questo provvedimento risiede nel fatto che detti
contributi possono essere concessi, oltrechè ad agricoltori singoli o associati
 e ad enti o istituzioni agrarie, anche a società e ditte industriali. Nell’interesse
 dei produttori, il decreto stabilisce poi che le tariffe e le modalità
 di funzionamento degli stabilimenti, fruenti del contributo, siano
determinate dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste, con facoltà
di controllarne l’osservanza.
Per la accennata particolarità, la legge del 15 aprile 1942 può ritenersi
l’unico provvedimento, che, almeno nei confronti di una industria agraria,
abbia inteso sollecitare l’iniziativa di tutti gli operatori economici, senza
distinzione di categoria, giustamente tenendo conto della difformità del
regime fondiario del nostro Paese; difformità ché non consente soluzioni
imprenditoriali uniformi, ma differenziate da caso a caso e ad opera tanto di
imprenditori agricoli come di imprenditori industriali, di singoli come di
cooperative, come di « società commerciali », di privati come di enti.
Questa legge, nell’originario piano finanziario formulato nel 1937 (1),
conteneva un’autorizzazione di spesa straordinaria di 60 milioni di lire,
per la concessione di contributi, fino all’esercizio 1971-72. Si può dire che,
in applicazione di essa, un certo numero di stabilimenti ortofrutticoli è
sorto nel Nord, mentre nel Mezzogiorno pochissime sono state le iniziative
 sollecitate dal provvedimento in esame. Oggi però esistono due
società, la «Sacam» e la «Sacos» (2) con il preciso intento di dare vita ad
una rete coordinata di centrali ortofrutticole nelle regioni meridionali ed
è da auspicare che la Cassa per il Mezzogiorno (3), analogamente a quanto
ha già disposto per i magazzini granari, ponga di nuovo in essere, con
congrui stanziamenti, l’applicazione di questa legge, la quale consente di
intervenire in misura adeguata per sostenere le varie iniziative, qualunque

(1) A norma del R.D.L. 25 marzo 1937, n. 949.
(2) Società anonima centrali agricole meridionali, con sede in Napoli e Società
anonima centrali ortofrutticole siciliane, con sede in Palermo.
(3) Come risulta dalla relazione di T. FrAscHETTI sul credito e turismo, fatta al
Convegno di Napoli del 13-14 ottobre 1952, la Cassa avrebbe già predisposto nei confronti
 delle centrali ortofrutticole e delle centrali del latte una formula creditizia di
favore del tipo seguente: importo del finanziamento non eccedente il 66 % del capitale
occorrente; tasso di interesse pari al 3,5 % annuo; durata massima del mutuo pari a
18 anni. Viene così escluso ogni contributo a fondo perduto, che avrebbe messo gli interessati
 in condizioni di poter più facilmente ricorrere al credito normale, senza precedenti
gravose ipoteche sugli impianti, per approvvigionarsi degli ulteriori mezzi occorrenti.