IV - CREDITO ED ALTRI INTERVENTI PER SVILUPPARE LE INDUSTRIE AGRARIE 63
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sia la categoria degli imprenditori (agricoltori, industriali, privati, enti) intenzionata
 a costruire gli stabilimenti.
Il D.L. 15 aprile 1948, n. 664 autorizza la concessione di contributi
nelle spese di impianto di enopoli e cantine sociali nella misura massima
 del 30%: e ciò ai sensi della L. 10 giugno 1937, n. 1266, ma con in
più questa particolarità e cioè che a quelli di tali impianti collettivi, distrutti
 o danneggiati dalla guerra e situati in alcune zone più colpite, può
essere concesso, in aggiunta al contributo del 30% richiamato dal decreto,
anche il concorso (1) nel pagamento degli interessi sui mutui accesi per
la riparazione dei danni bellici, fermo rimanendo, per il complesso delle
due forme di intervento, ragguagliato il secondo in conto capitale, il limite
massimo del 60%.
Del decreto in questione va rilevata, oltre alla concessione della
facoltà di cumulare due contributi, la elevata misura del sussidio (2), che
si è riconosciuta necessaria per la ricostruzione degli impianti enologici
cooperativi, danneggiati dalla guerra: misura di sussidio che molti impianti,
 e non solo quelli enologici, denotano, ancora nel momento attuale,
indispensabile per la loro ripresa (3).
Con, riguardo poi a tutte e tre i provvedimenti citati, devesi ancora
una volta sottolineare l’elevatezza del contributo di cui possono beneficiare
 i settori di' industria in essi considerati e di cui indiscutibilmente
altri settori, che ne risultano esclusi, potrebbero avvantaggiarsi. Si rileva
altresì che non si trova giustificazione alla prassi con cui, nel procedere
alla concessione dei contributi per opere di miglioramento fondiario previsti
 dalle due leggi n. 215 del 1933 e n. 165 del 1949, si tende ad abbassare
la misura del contributo, quando si tratti di industrie agrarie, a percentuali
spesse volte troppo distanti da quel limite del 38%, che il legislatore ha
fissato, sia pure come massimo. E’ da augurarsi perciò che, nell’applicazione
 della recente L. 25 luglio 1952, n. 991, a favore dei territori montani,
la quale, richiamandosi ai due citati provvedimenti, eleva il limite del contributo
 statale in opere di miglioramento fondiario ed altre sino al 50%
della spesa, si superi tale criterio restrittivo che deprime una delle poche
possibilità, fin’ora concesse alla montagna, per realizzare una serie di
iniziative industriali, necessarie per valorizzare i prodotti di quei territori.

3. - Il secondo tipo di agevolazione è quello derivante dall’ordinamento
 dato dal R.D.L. 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in L. 5 luglio 1928,
n. 1760 e relative norme regolamentari, al credito agrario e, in particolare,
per quanto riguarda le industrie allo studio, al credito agrario di miglioramento.


(1) Previsto dal D.L.P. 27 giugno 1946, n. 383.
(2) Un contributo del 2,50% su un mutuo trentennale al 5,5%, ragguagliato in
capitale al tasso di sconto del 4%, sarebbe pari a L. 31,63 su ogni 100 lire di capitale
mutuato.
(3) Vedasi la mozione votata al Convegno dei sinistrati di guerra di Salerno del
10 novembre 1952.