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INDUSTRIE AGRARIE NEL MEZZOGIORNO - PARTE PRIMA

I finanziamenti per opere di miglioramento, che vengono concessi da
Istituti speciali o appositamente autorizzati in base alle citate disposizioni
 legislative. hanno le seguenti caratteristiche:

1) « dovranno essere estinti in rate annuali (1), il cui numero massimo
 non può eccedere quello di trenta a datare, di regola, dall’anno nel
quale i miglioramenti sono divenuti produttivi » — art. 5 — « ma, in ogni
caso, non oltre cinque anni dall’ultima somministrazione » — art. 16 delle
Norme regolamentari;
2) « saranno di regola concessi previa stipulazione di apposito contratto
 e dietro prestazione di garanzia ipotecaria, o altra ritenuta idonea
dall’Istituto mutuante » (1); « potranno essere effettuati anche mediante
sconto di cambiali agrarie, purchè l’operazione non abbia durata superiore
a cinque anni » — art. 6;
3) « potrà essere accordato dal Ministero dell’agricoltura e delle
foreste un concorso nel pagamento degli interessi, da graduarsi dal Ministero
 predetto (2), entro il limite massimo del 2,50 per cento » — art. 22.

Nulla è precisato circa il Saggio di interesse relativo all’ammontare
del finanziamento, ma ciò si spiega con il fatto che quando gli Istituti
in questione debbono approvvigionarsi del denaro necessario sul mercato
normale, « si trovano costretti ad effettuare i propri finanziamenti a condizioni
 in tutto simili a quelle praticate dagli Istituti ordinari ad imprese
commerciali o industriali — che di regola sono in grado di sopportare saggi
più elevati — e debbono variare continuamente i propri saggi, con il
variare del costo. del denaro e del tasso ufficiale di sconto. il che male si
addice al credito agricolo » (3). i
L’entità del finanziamento va commisurata alla convenienza tecnica
ed economica delle opere; al costo delle stesse, nel senso che l’importo
non può eccedere tale costo; alla solvibilità dei richiedenti, per le operazioni
 cambiarie quinquennali; alla garanzia offerta, per le operazioni ipotecarie.
 In sostanza, dipendendo il tutto dalla capacità di garanzia del
mutuatario, si può dire che le operazioni di credito in esame sarebbero in
grado di coprire, almeno in via di principio, l’intero fabbisogno per creare
l’impianto. Vedremo in seguito che altri mutui invece sono commisurati,
per legge, solo ad una quota dell’intero fabbisogno.

(1) Le Norme regolamentari per l’esecuzione del citato decreto, approvate con
D.M. 23 gennaio 1928 e successivamente aggiornate, stabiliscono:
«1 mutui ipotecari debbono essere rimborsati in un periodo non superiore ai
30 anni, con il sistema dell’ammortamento mediante semestralità fisse. comprensive
di capitale, interessi ed accessori » art. 16;
« L'Istituto mutuante può accettare, a suo discrezionale*giudizio, altre garanzie
idonee come ipoteche su altri fondi, fidejussione di persone solvibili, depositi di
titoli e simili » art, 19.
(2) «In relazione alla natura e produttività dei miglioramenti e alla durata
delle operazioni &gt; art. 52 delle Norme.
(3) Vedasi: L. Pacani, Commento alla legislazione italiana sul credito agrario,
Venezia 1935.